AVVISO EMERGENZA COVID-19(coronavirus) DEL 20 MARZO 2020

Pubblicata il 20/03/2020

L'ordinanza n. 7 del 20.03.2020 del Presidente della regione Siciliana  ORDINA:
Art. 1
Disposizioni per i soggetti entrati nel territorio della Regione Siciliana 
1. Chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l’obbligo di:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell’abitazione.
2. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.
3. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del termine di quarantena.....................................
Art. 2
Disposizioni per soggetti positivi Covid-19 in stato di isolamento domiciliare
1. I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 da parte dei laboratori di riferimento del S.S.R. hanno l’obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 1, co. 1, lett. b) della presente ordinanza;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio.
2. Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi saranno sottoposti al tampone rinofaringeo nel medesimo termine.
3. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma 2 i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al
servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).........................
Art. 4
Disposizioni finali
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.......................................................................................................................................................
In allegato testo integrale dellordinanza

                                                                                                                                                   Il Sindaco
                                                                                                                                          (Arch. Santo Borsellino)
 

Allegati

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Allegato ord n. 7 del 20.03.2020.PDF 449.97 KB

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