Il personale militare di leva delle tre FF.AA. è posto in congedo illimitato al termine del periodo di ferma la cui durata è attualmente fissata in 10 mesi.
Esso tuttavia non estingue i rapporti con le FF.AA. sino al conseguimento del congedo assoluto; tali rapporti possono costituire:
richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato (art. 113 del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237);
chiamata di controllo delle forze in congedo (art. 124 del predetto Decreto).
E' bene inoltre ricordare che i Distretti militari e le Capitanerie di porto, mediante i propri archivi e Centri documentali, continueranno a fornire ai cittadini in congedo la documentazione e certificazione necessaria richiesta ai fini della regolarizzazione di posizioni amministrative (es.: foglio matricolare per il riscatto del servizio militare ai fini pensionistici, ecc.).
Il congedo assoluto libera totalmente il cittadino dagli obblighi militari. Esso si acquisisce:
nell'anno di compimento del 45° anno di età;
per imperfezione o infermità che comportino l'inidoneità al servizio militare.