COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
Provincia di Agrigento
Regolamento generale delle
entrate
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 8.6.2004
Capo I
Disposizioni in materia di
Statuto dei diritti del contribuente
Art. 1
Chiarezza, trasparenza ed
efficacia temporale
delle disposizioni tributarie
1.
Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro
comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla
legge n. 212 del 27 luglio 2000,
concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”.
2. I provvedimenti tributari di
carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle
partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle
disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno
un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere
tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del
provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre
disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo
in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto
sintetico delle disposizioni alle quali si fa rinvio.
5. Le disposizioni che modificano
provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono
essere introdotte riportando il testo coordinato.
6. I provvedimenti tributari del
Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti.
Art. 2
Informazione del contribuente
1.
Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze,
assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza
delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti
amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo
tali atti a disposizione gratuita del contribuente.
Art. 3
Conoscenza degli atti e
semplificazione
1.
Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da
parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine
provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del
contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il
contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento
cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso
comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia
conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le
disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del
tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali
possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero
l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli
atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono
iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e,
in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del
contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti
sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa
adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle
forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in
ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del
Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali
documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3,
della legge 7 agosto 1990,
n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e
qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle
iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune
risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora
sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del
tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi
telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti
entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito
della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto
a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a
ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il
versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
Art. 4
Chiarezza e motivazione degli
atti
1.
Gli atti del funzionario responsabile del tributo, compresi gli
avvisi di accertamento, sono motivati secondo quando prescritto dall'articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti
amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato
all'atto che lo richiama, salvo che non se ne riporti il contenuto essenziale.
2. Gli atti devono tassativamente
indicare:
a)
l'ufficio
presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b)
l'organo
o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame
anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente
regolamento;
c)
le
modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui
è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
3. La natura tributaria dell'atto
non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne
ricorrano i presupposti.
Art. 5
Tutela dell'integrità
patrimoniale
1.
Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il
contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o
la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato
quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era
dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
Art. 6
Tutela dell'affidamento e della
buona fede. Errori del contribuente
1.
I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al
principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né
richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad
indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate
dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a
seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del
Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque
irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si
traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.
Art. 7
Interpello del contribuente
1.
Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario
responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate
e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle
disposizioni in tema di tributi del Comune a casi concreti e personali, qualora
vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione
delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle
scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario
responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento
alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al
richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni
dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione
o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a
contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta,
anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione
oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei
confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario
responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua
proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di
interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa
questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del
tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche
attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima
complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al
funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle
istanze di interpello.
Art. 8
Diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche
1.
Tutti gli accessi, le ispezioni e le verifiche nei luoghi destinati
all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o
professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di controllo sul
luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente
documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali
da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività
stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la
verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che
l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi
assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di
giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno
riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Dopo il rilascio della copia
del verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente può comunicare entro
sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario
responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima
della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata
urgenza.
Art. 9
Garante del contribuente
1.
Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al
Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212
del 27 luglio 2000, il Comune può
nominare, per l'esercizio di tali funzioni, nell'ambito delle facoltà accordate
dalla legge al Comune per i tributi di cui è soggetto attivo, apposito Garante
del contribuente.
Art. 10
Diritti del soggetto obbligato delle
entrate patrimoniali del Comune
1.
Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili,
s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento
delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di entrate date in concessione
dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza
del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare
alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del
concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del
regolamento.
Capo II
Aspetti generali
Art. 11
Oggetto della disciplina del
regolamento
1.
Il presente regolamento mira a disciplinare, con carattere
generale, i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie e
patrimoniali del Comune, per le parti dell'obbligazione non riservate alla
legge statale, così come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
2. Il presente regolamento
disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in
esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
3. Nel caso di concessione in
appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta
concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente
regolamento. Il funzionario responsabile dei tributi è tenuto a vigilare sul
puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare
alla Giunta eventuali irregolarità riscontrate.
Art. 12
Rinvio ad altri regolamenti del
Comune ed a leggi statali
1.
Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente
regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle
leggi statali, in quanto compatibili.
Art. 13
Regolamenti speciali
1.
Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge,
adottare appositi regolamenti.
2. I provvedimenti ed i
regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle
Finanze, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, e sono resi pubblici
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il funzionario responsabile del
tributo provvede, nei termini e con la modalità stabilite dalla legge, ad
assolvere l'obbligo di cui al comma 2.
Art. 14
Determinazione delle aliquote e
delle tariffe.
1.
Le aliquote dei tributi e le tariffe delle entrate patrimoniali
sono determinate con delibere della Giunta comunale da adottare entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo proroghe stabilite
per legge.
Art. 15
Forme di gestione delle entrate
1.
Il consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate,
in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15
dicembre 1997, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità.
Art. 16
Soggetti responsabili della
gestione
1.
Alla emissione degli atti di gestione provvede il funzionario
responsabile dei tributi.
2. Il funzionario responsabile dei
tributi è nominato con delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla
sua sostituzione.
3. Per i tributi e le entrate
patrimoniali concesse in appalto, il funzionario responsabile vigila
sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente
alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.
Art. 17
Attività di verifica e di
controllo
1.
La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.
2. L'attività di rettifica e di
accertamento è svolta dai funzionari, in conformità alle risorse assegnate al
loro Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale.
3. Gli Uffici improntano la loro
attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure
imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite
dalla legge n. 241 del 1990.
Art. 18
Caratteri dell'attività e degli
atti di gestione
1.
Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per
consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2. Nell'attività di gestione ampio
deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti
deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.
Art. 19
Procedimento di verifica e di
controllo
1.
Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente
dei dati ed dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono
trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento
delle funzioni di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti
a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio
ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il
collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di
dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti
possibile, l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato,
progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei
principi fissati dalla legge.
Art. 20
Procedimenti sanzionatori
1.
Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario
responsabile del tributo.
2. Il funzionario responsabile del
tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in
misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs.
n.472/97, ( gravità della violazione, condotta del contribuente,
personalità, condizioni economiche e sociali ), avendo riguardo a quanto disposto
dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive
modificazioni.
3. Gli interessi relativi ai
rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi di interesse
stabiliti per i tributi erariali, computati con le medesime modalità di
determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora
definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
4. Gli interessi relativi a
rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice
civile.
Art. 21
Procedimenti contenziosi
1.
La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è
disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs. n.546/97. La costituzione in
giudizio è disposta con provvedimento della Giunta comunale, sulla base di una
apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La rappresentanza
in giudizio è attribuita al Sindaco o ad un suo delegato. L'assistenza tecnica
può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni
abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
2. La procedura contenziosa avente
per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di
procedura civile.
Art. 22
Riscossione volontaria
1.
La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna
entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di
semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto
costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.
2. Il Comune non procede ad
emettere atti di imposizione, né a rimborsi, quando l'importo complessivo non è
superiore a € 12,00, automaticamente adeguato al nuovo importo eventualmente stabilito
da successive disposizioni legislative;
3. Quando la legge finanziaria
posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe,
automaticamente s'intendono spostati a tale termine i pagamenti la cui scadenza
è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.
Art. 23
Riscossione coattiva
1.
La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il
Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D.
14.4.1910, n.639, o con ruolo esattoriale.
2. Alla formazione ed alla
approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del
tributo.
3. Quando la legge lo consente, il
numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dai funzionari
sopra indicati, sentito al riguardo la Giunta comunale.
Capo III
Autotutela ed istituti
deflativi
Art. 24 - Esercizio
dell'autotutela
1.
Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo annullare
motivatamente gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente
illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce
l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato
definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non
esaustive di illegittimità dell'atto:
§
errore
di persona;
§
evidente
errore logico o di calcolo;
§
errore
sul presupposto dell’imposta;
§
doppia
imposizione;
§
mancata
considerazione di pagamenti, regolarmente eseguiti;
§
mancanza
di documentazione successivamente sanata;
§
sussistenza
dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi,
precedentemente negati;
§
errore
materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti
comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposta dal soggetto
obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di
revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere
gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del
funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere
sostitutivo.
7. Per i provvedimenti di
annullamento o di sospensione di importo superiore di € 5.000,00 il funzionario acquisisce il parere della Giunta.
8. Il funzionario competente non
deve acquisire il parere della Giunta comunale nei casi di rigetto delle
istanze di autotutela o di sospensione.
9. L'annullamento di un atto
invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza
stabiliti dalla legge.
Art. 25
Esercizio dell'autotutela su
iniziativa del soggetto obbligato.
1.
Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con
istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione
degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile
competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede
con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione
al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata
direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i
quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria
ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.
Art. 26
Ravvedimento
1.
Il ravvedimento consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni a condizione
che la violazione non sia stata già constatata, non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative dirette all’accertamento.
2.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, nonché al
pagamento degli interessi moratori con maturazione dal primo giorno.
Art. 27
Accertamento con adesione
1.
Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti
tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come
risulta disciplinato dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive
modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento
con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e
neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata
sulla base di una quantificazione oggettiva.
Art. 28
Accertamento con adesione su
iniziativa dell'Ufficio
1.
L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare
il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una
eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione
dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente
al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente
di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.
Art. 29
Accertamento con adesione su
iniziativa del contribuente
1.
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di
accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale
impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione
dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione
del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di
presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione
dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente
l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a
comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del
contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto
mediante l'applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura
dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto,
il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione
al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono
a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del
contribuente.
Art. 30
Definizione mediante
accertamento con adesione
1.
La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario
responsabile del tributo in accordo con il contribuente. Le direttive sono
impartite al predetto funzionario dalla Giunta comunale.
2. La determinazione delle
sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazione dell'importo
complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il
contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel
decreto legislativo n. 218 del 1997, al quale si fa rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento
con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del
funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.
Art. 31
Adesione agli atti di
imposizione
1.
Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto
dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte
del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del
D.Lgs. n. 218 del 1997.
2. Qualora la natura del rapporto
non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del
tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto
formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.
Art. 32
Conciliazione giudiziale
1.
Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la
Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico
controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione,
l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle
direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione,
mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la
procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del
presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n.
546/92.
Art. 33
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, ai
sensi dell’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, entra in
vigore il 1° gennaio dell'anno 2004.
Indice
Capo I
Disposizioni in materia di Statuto
dei diritti del contribuente
Art. 1 – Chiarezza, trasparenza
ed efficacia temporale delle disposizioni tributarie
Art. 2 - Informazione del
contribuente
Art. 3 - Conoscenza degli atti
e semplificazione
Art. 4 - Chiarezza e
motivazione degli atti
Art. 5 - Tutela dell'integrità
patrimoniale
Art. 6 - Tutela
dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
Art. 7 - Interpello del
contribuente
Art. 8 - Diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche
Art. 9 - Garante del contribuente
Art. 10 - Diritti del soggetto
obbligato delle entrate patrimoniali del Comune
Capo II
Aspetti generali
Art. 11 - Oggetto della
disciplina del regolamento
Art. 12 - Rinvio ad altri
regolamenti del Comune ed a leggi statali
Art. 13 - Regolamenti speciali
Art. 14 - Determinazione delle
aliquote e delle tariffe.
Art. 15 - Forme di gestione
delle entrate
Art. 16 - Soggetti responsabili
della gestione
Art. 17 - Attività di verifica
e di controllo
Art. 18 - Caratteri
dell'attività e degli atti di gestione
Art. 19 - Procedimento di
verifica e di controllo
Art. 20 - Procedimenti
sanzionatori
Art. 21 - Procedimenti
contenziosi
Art. 22 - Riscossione
volontaria
Art. 23 - Riscossione coattiva
Capo III
Autotutela ed istituti
deflativi
Art. 24 - Esercizio
dell'autotutela
Art. 25 - Esercizio
dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato
Art. 26 - Ravvedimento
Art. 27 - Accertamento con
adesione
Art. 28 - Accertamento con
adesione su iniziativa dell'Ufficio
Art. 29 - Accertamento con
adesione su iniziativa del contribuente
Art. 30 - Definizione mediante
accertamento con adesione
Art. 31 - Adesione agli atti di
imposizione
Art. 32 - Conciliazione
giudiziale
Art. 33 - Entrata in vigore