COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
Provincia di Agrigento
Delibera di Consiglio Comunale
n. 69 del 29.11.2004
Regolamento dell’Imposta
Comunale sugli Immobili
Art. 1
Ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare
prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina l’Imposta
Comunale sugli Immobili, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal
presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2
Presupposto dell'imposta
1.
Presupposto dell'Imposta Comunale sugli Immobili,
ai sensi del D.Lgs. n. 504 del
30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, è il possesso di fabbricati,
di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa, ricadenti interamente o prevalentemente nel Comune.
2. I terreni agricoli di questo
Comune, poiché ricadenti in territorio di comune compreso nell’elenco allegato
alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9 del
Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale, ai
sensi dell’art. 7, lettera h), dello stesso decreto legislativo, sono esenti
dall’imposta. Sono, inoltre, esclusi dall’imposta i terreni diversi da quelli
agricoli ed i fabbricati rurali.
Art. 3
Definizione di fabbricati e
aree
1.
Ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
a)
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve
essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante
del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
b)
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i
criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica
utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e
condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la
loro attività a titolo principale, così come definiti dall'articolo 58 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e sui quali persiste l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in
base ai criteri di cui sopra.
Art. 4
Soggetti passivi
1.
Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili di cui
al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel
territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non
vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto
passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili concessi in
locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di
cui al successivo art. 6, comma 3, il locatario assume la qualità
di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello
nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di
alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o
Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di
assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a
favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste
di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
Art. 5
Soggetto attivo
1.
L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune, nel cui
territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.
L'imposta non si applica agli immobili dei quali il Comune è proprietario
ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 4, quando la
loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
Art. 6
Base imponibile
1.
Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui
all’art. 2.
2. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto,
vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori stabiliti dal
Ministero delle Finanze, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo
generale.
3. Per i fabbricati classificabili
nel gruppo catastale D, non iscritti
in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,
fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti
nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero
delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione
finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al
regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile
1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla
base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali
ad estensione della procedura prevista nel secondo periodo del successivo art.
11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; in mancanza di rendita
proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i
dati necessari per il calcolo.
4. Per i fabbricati diversi da
quelli indicati nel precedente comma 3,
non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute
variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità
immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore
è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già
iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il
valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio
dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti
a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta
dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i
valori fissati dal Comune con il provvedimento su indicato.
In caso di utilizzazione
edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero
edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della
legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore
dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, sino alla
data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o di recupero
edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è
comunque utilizzato.
6. Per gli immobili di interesse
storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939
la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita
catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore
ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del
D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie
del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma la
consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando il
concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la
superficie complessiva per il coefficiente predetto, con arrotondamento al
mezzo vano.
Art. 7
Determinazione dell'aliquota e
dell'imposta
1.
L'aliquota è stabilita con deliberazione della Giunta comunale da
adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo
proroghe stabilite per legge. Se la deliberazione non è adottata entro tale
termine, si applica l'aliquota del 4
per mille, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 251 del D.Lgs.
267/2000, in caso di dichiarazione di dissesto.
2. L'aliquota deve essere
deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.
3. L'imposta è determinata
applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la
corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
4.
Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili sono pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e
trasmesse al Ministero delle Finanze.
Art. 8
Esenzioni
1.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, sono esenti
dall'imposta:
a)
gli
immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni,
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle ASL, dalle
istituzioni sanitarie pubbliche autonome, di cui all’art. 41 della legge n.
833/1978, dalle Camere di commercio, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b)
i
fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a
E/9;
c)
i
fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del
D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973,
e successive modificazioni:
§
Musei
§
Biblioteche
§
Archivi
§
Cineteche
§
Emeroteche
§
Terreni,
parchi e giardini, aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta
dal Ministero per i beni e le attività culturali
d)
i
fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro
pertinenze:
§
Basiliche
§
Cattedrali
§
Chiese
§
Monasteri
§
Conventi
§
Battisteri
§
Capitelli
§
Campanili
§
Chiostri
e)
i
fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli art. 13, 14, 15 e 16
del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con
legge 27 maggio 1929 n. 810;
f)
i
fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali
per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sui redditi in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g)
i
fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al
fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente
al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività
predette;
h)
gli
immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società,
residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale,
l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento
di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di
culto, alla formazione del clero e di religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi ed alla educazione cristiana;
2. L’esenzione spetta per il
periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Art. 9
Riduzioni d'imposta
1.
L'imposta è ridotta del 50%
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni.
2. L'inagibilità o inabilità è
accertata dall’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario,
che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni. Sono
considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovino in una
situazione tale per cui i solai, i tetti di copertura, i muri, i pilastri o le
altre strutture verticali e orizzontali abbiano subito lesioni tali da
costituire pericolo a cose o persone. La riduzione si applica dalla data di
presentazione della domanda di perizia all'ufficio tributi oppure alla data di
presentazione all'ufficio tributi della dichiarazione sostitutiva attestante lo
stato di inagibilità o di inabitabilità.
3. L'eliminazione della causa ostativa
all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con dichiarazione.
Art. 10
Definizione di abitazione
principale
1.
Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella
quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari.
2. Sono equiparate all'abitazione
principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:
a)
le
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b)
gli
alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo Case Popolari;
c)
le
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché iscritti all'A.I.R.E.
del Comune, a condizione che non risultino locate;
d)
le
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o
utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
e)
le
pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole
a servizio dell'abitazione principale.
Art. 11
Detrazione per l'abitazione
principale
1. Dall'imposta dovuta per la
unità adibita ad abitazione principale e per le pertinenze da parte del
soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali
indipendentemente dalla percentuale di possesso.
3. Con la deliberazione di cui
all'art. 7 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma
precedente, nel rispetto degli equilibri di bilancio, può essere elevata fino a
€ 258,23, salvo diverse disposizioni legislative.
3. Se l'ammontare della
detrazione non trova capienza nell'imposta dovuta per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, la parte residua va computata sull'imposta
dovuta per le pertinenze.
Art. 12
Versamenti e dichiarazioni
1.
L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 4 per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso va effettuato in due
rate, delle quali la prima, entro il 30 giugno, è pari al 50% dell'imposta
dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell’anno di
riferimento, se già deliberate, altrimenti sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere
versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella
facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno. Si
considerano regolarmente eseguiti:
§
i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
§
i
versamenti effettuati dal nudo proprietario anziché dall'usufruttuario.
3. Le persone fisiche non residenti
nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in un’unica
soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con la maggiorazione degli
interessi calcolati nella misura del 3%, automaticamente
adeguata alla nuova misura eventualmente stabilita da successive disposizioni
legislative.
4. L’imposta va corrisposta
mediante versamento diretto al concessionario della riscossione ovvero su
apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario.Il
versamento può, altresì, essere effettuato alle aziende di credito
convenzionate con il concessionario ovvero tramite il servizio telematico
gestito da Poste Italiane s.p.a.. In caso di riscossione diretta, il versamento
può essere effettuato presso la tesoreria comunale o su apposito conto corrente
postale intestato al Comune. I soggetti
non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il
pagamento tramite bonifico bancario oppure tramite vaglia internazionale
ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente, anche
cumulativamente per tutti gli immobili posseduti. I versamenti non devono
essere eseguiti quando l'imposta risulta pari o inferiore a € 12,00, automaticamente adeguato al nuovo eventuale importo
stabilito da successive disposizioni legislative;
5. La Giunta Comunale, per gravi e
comprovate situazioni di disagio economico o per calamità naturali di
particolare entità, può stabilire il differimento dei termini di versamento e
la rateizzazione del pagamento di una rata in scadenza, entro il termine
massimo di mesi sei;
6. I soggetti passivi devono
dichiarare ciascun immobile posseduto nel territorio del Comune, con esclusione
di quelli esenti dall'imposta ai sensi del precedente art. 7, su apposito modulo in carta libera, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il
possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli
elementi comunicati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in
tal caso il soggetto interessato è tenuto a dichiarare nelle forme previste dal
presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le
modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al
pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata
dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del
codice civile oggetto di proprietà comune, ( cortile, portineria e alloggio del
portiere, lavanderia, etc.. ), cui è attribuita o attribuibile un'autonoma
rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore
del condominio per conto dei condomini. Le dichiarazioni devono essere redatte
ed i versamenti eseguiti su modelli approvati dai competenti ministeri. Per gli
immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa
l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente
dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di
assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata
assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato
dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre
mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di
chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita
dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione
di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Per i beni immobili sui quali
sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il
versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
Art. 13
Liquidazione
1.
Il Comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi del
precedente art.12, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo
articolo e, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema
informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite
risultanti in catasto, provvede anche a correggere gli errori materiali e di
calcolo e liquida l'imposta. Il Comune emette avviso di liquidazione, con
l’indicazione dei criteri adottati, dell’imposta o maggiore imposta dovuta e
delle sanzioni ed interessi dovuti; l’avviso va notificato, con le modalità
indicate nel successivo art. 14, entro il termine del secondo anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, per gli
anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale
è stato o doveva essere effettuato il versamento.
2. Se la dichiarazione è relativa
ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 20 dicembre 1992, n.
504, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale
competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita,
dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione. Le rendite
catastali attribuite a decorrere dall'1.1.2000 esplicano la loro efficacia
dalla data della loro notifica.
3. Non si farà luogo all'emissione
di avviso di liquidazione qualora l'importo da versare, comprensivo delle
sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti pari o inferiore a € 12,00, automaticamente adeguato
all’eventuale nuovo importo stabilito da successive disposizioni legislative.
Art. 14
Accertamento
1.
Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle
denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede
all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette
avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore
imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere
notificato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia
ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel
corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
Nel caso di omessa presentazione l'avviso di accertamento deve essere
notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello
nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento
dell'imposta. Non si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora
l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se
dovuti, risulti pari o inferiore a € 12,00, automaticamente adeguato all’eventuale nuovo importo stabilito da
successive disposizioni legislative;
2. Ai fini dell'esercizio
dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti,
indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare a
contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con
invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi
rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti, con esenzione di spese e diritti.
3.
Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati
in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo
richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Art. 15
Ravvedimento
1.
Il ravvedimento consente di beneficiare delle seguenti riduzioni delle sanzioni a
condizione che la violazione non sia stata già constatata, non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative dirette
all’accertamento,:
§
Riduzione
ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito entro trenta giorni dalla data della sua
commissione;
§
Riduzione
ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la
dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
§
Riduzione
ad un ottavo del minimo in caso di omessa dichiarazione, se questa viene
presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni.
2.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente
alla regolarizzazione del pagamento del tributo, nonché al pagamento degli
interessi moratori con maturazione dal primo giorno.
Art. 16
Istituti premiali
1.
Al fine di dare attuazione al principio amministrativo della
economicità delle spese di riscossione dei tributi, sono stati previsti i
seguenti istituti giuridici rivolti ad un più rapido componimento delle
controversie:
§
La
conciliazione giudiziale
§
L’accertamento
con adesione
§
L’adesione
all’accertamento
2.
La conciliazione giudiziale può essere esperita davanti alla Commissione tributaria
provinciale non oltre la prima udienza. Ciascuna delle parti, attraverso
l’istanza con cui chiede la discussione in pubblica udienza, può proporre
all’altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia. Se la
conciliazione ha luogo, viene redatto processo verbale nel quale sono indicate
le somme dovute a titolo di imposta, le
sanzioni nella misura di un terzo e gli interessi.
3.
L’accertamento con adesione mira a raggiungere un celere componimento della
controversia prima dell’instaurarsi del processo tributario. L’ufficio tributi
invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati gli
elementi identificativi dell’atto di accertamento, il giorno ed il luogo della
comparizione per definire l’accertamento con adesione. In caso di notifica già
avvenuta di avviso di accertamento, non preceduta da invito a comparire, il
contribuente, prima di impugnare il provvedimento, può richiedere con istanza
in carta libera l’accertamento con adesione. La definizione si perfeziona con
la redazione di atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal
contribuente e dal Funzionario responsabile dell’ICI, ove sono indicati gli
elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la
liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni che sono dovute nella
misura ridotta di un quarto del minimo e degli interessi. L’accertamento con
adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile
da parte dell’Ufficio Tributi.
4.
L’adesione all’accertamento consente al contribuente, entro il termine per
ricorrere alle Commissioni tributarie, di aderire all’accertamento per omessa
presentazione della dichiarazione o per infedeltà della stessa, con il
pagamento del tributo, beneficiando in tal modo della riduzione ad un quarto
delle sanzioni.
Art. 17
Funzionario Responsabile
1. Con deliberazione della Giunta
comunale è designato un Funzionario responsabile del tributo, ritenuto idoneo
per le sue capacità e per l'esperienza acquisita, cui sono conferiti le
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli
avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli di
riscossione e dispone i rimborsi.
Art. 18
Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal Comune
per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90
giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, sono
riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,
coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e
reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in
cui l'avviso di liquidazione o di accertamento sono stati notificati al
contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31
dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
Art. 19
Rimborsi
1.
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme
versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella
misura in vigore.
2. Qualora l’U.T.E.
nell'espletamento della procedura prevista dall'art. 11, comma 1, terzo periodo
del D.Lgs. n. 504/1992, attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore
a quella dichiarata, il funzionario responsabile dispone il rimborso d'ufficio.
Si procede al rimborso d’ufficio anche in caso di accoglimento di ricorso che
abbia deciso, in via definitiva, il declassamento dell'unità immobiliare;
3. Non si fa luogo a rimborso
quando l'importo non risulta superiore a € 12,00, automaticamente adeguato all’eventuale nuovo importo stabilito da
successive disposizioni legislative.
Art. 20
Sanzioni ed interessi
1.
Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la
sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con
un minimo di € 51,65; se la dichiarazione viene presentata
con ritardo non superiore a 90 giorni,
la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo;
2. In caso di dichiarazione
infedele, la sanzione amministrativa dal 50%
al 100% della maggiore imposta
dovuta si applica solo se gli errori o le omissioni incidono sull’ammontare
dell’imposta; la sanzione è ridotta al 10%
se viene presentata dichiarazione integrativa entro il termine della successiva
dichiarazione I.C.I.. Il 10% va
calcolato sulla differenza tra l’imposta versata e l’imposta dovuta;
3. Per le violazioni concernenti
la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata
restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro
mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la
sanzione amministrativa da € 51,65
a € 258,23; la sanatoria è gratuita se l’infrazione viene
regolarizzata entro 3 mesi, mentre
entro un anno si applica sanzione €
10,00;
4. Le sanzioni indicate nei
precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, a
seguito dell’accertamento, interviene adesione del contribuente entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, con il pagamento del
tributo, se dovuto, e della sanzione;
5. Per l’omesso, insufficiente o
ritardato versamento dell’imposta ( acconto o saldo ), si applica la sanzione
amministrativa del 30% dell’importo
non versato; la sanzione è ridotta al 3,75%
se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza, al 6% se avviene entro un anno;
6. La contestazione della
violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
commessa la violazione. Sulle somme dovute per imposta, con effetto
dall'1.07.1998 si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto. La suddetta
misura degli interessi moratori potrà essere variata con decreto del Ministero
delle finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro.
7. La sanzione amministrativa e le
sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo.
Art. 21
Contenzioso
1.
Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il
provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge
l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso, secondo le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
Art. 22
Compensi speciali
(SOPPRESSO)
Art. 23
Casi particolari
1.
La Giunta Comunale, per gravi e comprovate situazioni di disagio economico
o per calamità naturali di particolare entità, può stabilire il differimento
dei termini di versamento e la rateizzazione del pagamento di una rata in
scadenza, entro il termine massimo di mesi sei.
Art. 24
Lotta all’evasione
1.
Al fine di raggiungere una efficace lotta all’evasione, tutti gli
uffici comunali, oltre a fornire tutte le notizie utili a individuare i
soggetti passivi e le fattispecie imponibili, dovranno assicurare ogni
possibile forma di collaborazione all’ufficio tributi.
Art. 25
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra
in vigore il 1°gennaio 2005.
S o m m a r i o
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Presupposto
dell'imposta
Art. 3 - Definizione di
fabbricati e aree
Art. 4 - Soggetti passivi
Art. 5 - Soggetto attivo
Art. 6 - Base imponibile
Art. 7 - Determinazione
dell'aliquota e dell'imposta
Art. 8 - Esenzioni
Art. 9 - Riduzioni d'imposta
Art. 10 - Definizione di
abitazione principale
Art. 11 - Detrazione per
l'abitazione principale
Art. 12 - Versamenti e
comunicazioni
Art. 13 - Liquidazione
Art. 14 - Accertamento
Art. 15 - Ravvedimento
Art. 16 - Gli istituti premiali
Art. 17 - Funzionario
Responsabile
Art. 18 - Riscossione coattiva
Art. 19 - Rimborsi
Art. 20 - Sanzioni ed interessi
Art. 21 - Contenzioso
Art. 22 - Compensi speciali
(SOPPRESSO)
Art. 23 - Casi particolari
Art. 24 – Lotta all’evasione
Art. 25 - Entrata in vigore