COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Provincia di Agrigento

 

Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 29.11.2004

 

Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1.     Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche e integrazioni.

2.    Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

Art. 2

Presupposto dell'imposta

 

1.     Presupposto dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi del D.Lgs.         n. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ricadenti interamente o prevalentemente nel Comune.

2.    I terreni agricoli di questo Comune, poiché ricadenti in territorio di comune compreso nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9 del Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale, ai sensi dell’art. 7, lettera h), dello stesso decreto legislativo, sono esenti dall’imposta. Sono, inoltre, esclusi dall’imposta i terreni diversi da quelli agricoli ed i fabbricati rurali.

 

Art. 3

Definizione di fabbricati e aree

 

1.     Ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

a)     Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

b)     Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, così come definiti dall'articolo 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.  

Art. 4

Soggetti passivi

 

1.     Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili di cui al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

2.    Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art. 6, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3.    Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

4.    L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

 

Art. 5

Soggetto attivo

 

1.     L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili. L'imposta non si applica agli immobili dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 4, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

 

Art. 6

Base imponibile

 

1.     Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all’art. 2.

2.    Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta  applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori stabiliti dal Ministero delle Finanze, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.

3.    Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ad estensione della procedura prevista nel secondo periodo del successivo art. 11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4.    Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel precedente comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

5.    Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Comune con il provvedimento su indicato.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

6.    Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma la consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva per il coefficiente predetto, con arrotondamento al mezzo vano.

 

Art. 7

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

 

1.     L'aliquota è stabilita con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo proroghe stabilite per legge. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 251 del D.Lgs. 267/2000, in caso di dichiarazione di dissesto.

2.    L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.

3.    L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

4.    Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sono pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesse al Ministero delle Finanze.

Art. 8

Esenzioni

 

1.     Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, sono esenti dall'imposta:

a)     gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle ASL, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, di cui all’art. 41 della legge n. 833/1978, dalle Camere di commercio, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b)     i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c)      i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R.    n. 601 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni:

§         Musei

§         Biblioteche

§         Archivi

§         Cineteche

§         Emeroteche

§         Terreni, parchi e giardini, aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali

d)     i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze:

§         Basiliche

§         Cattedrali

§         Chiese

§         Monasteri

§         Conventi

§         Battisteri

§         Capitelli

§         Campanili

§         Chiostri

e)     i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli art. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810;

f)       i fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sui redditi in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g)     i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992,      n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h)    gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto, alla formazione del clero e di religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed alla educazione cristiana;

2.    L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

 

 

 

 

 

 

Art. 9

Riduzioni d'imposta

 

1.     L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2.    L'inagibilità o inabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovino in una situazione tale per cui i solai, i tetti di copertura, i muri, i pilastri o le altre strutture verticali e orizzontali abbiano subito lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone. La riduzione si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tributi oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

3.    L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con dichiarazione.

 

Art. 10

Definizione di abitazione principale

 

1.     Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari.

2.    Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:

a)     le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)     gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo Case Popolari;

c)      le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché iscritti all'A.I.R.E. del Comune, a condizione che non risultino locate;

d)     le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;

e)     le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

 

Art. 11

Detrazione per l'abitazione principale

 

1. Dall'imposta dovuta per la unità adibita ad abitazione principale e per le pertinenze da parte del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

3.    Con la deliberazione di cui all'art. 7 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente, nel rispetto degli equilibri di bilancio, può essere elevata fino a € 258,23, salvo diverse disposizioni legislative.

3. Se l'ammontare della detrazione non trova capienza nell'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la parte residua va computata sull'imposta dovuta per le pertinenze.

 

Art. 12

Versamenti e dichiarazioni

 

1.     L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2.    Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso va effettuato in due rate, delle quali la prima, entro il 30 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell’anno di riferimento, se già deliberate, altrimenti sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno. Si considerano regolarmente eseguiti:

§         i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

§         i versamenti effettuati dal nudo proprietario anziché dall'usufruttuario.

3.    Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in un’unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con la maggiorazione degli interessi calcolati nella misura del 3%, automaticamente adeguata alla nuova misura eventualmente stabilita da successive disposizioni legislative.  

4.    L’imposta va corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario.Il versamento può, altresì, essere effettuato alle aziende di credito convenzionate con il concessionario ovvero tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane s.p.a.. In caso di riscossione diretta, il versamento può essere effettuato presso la tesoreria comunale o su apposito conto corrente postale intestato al Comune. I soggetti  non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario oppure tramite vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente, anche cumulativamente per tutti gli immobili posseduti. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta pari o inferiore a € 12,00, automaticamente adeguato al nuovo eventuale importo stabilito da successive disposizioni legislative;

5.    La Giunta Comunale, per gravi e comprovate situazioni di disagio economico o per calamità naturali di particolare entità, può stabilire il differimento dei termini di versamento e la rateizzazione del pagamento di una rata in scadenza, entro il termine massimo di mesi sei;

6.    I soggetti passivi devono dichiarare ciascun immobile posseduto nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi del precedente art. 7, su apposito modulo in carta libera, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi comunicati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a dichiarare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, ( cortile, portineria e alloggio del portiere, lavanderia, etc.. ), cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti su modelli approvati dai competenti ministeri. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo.

7.    Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

 

Art. 13

Liquidazione

 

1.     Il Comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi del precedente art.12, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il Comune emette avviso di liquidazione, con l’indicazione dei criteri adottati, dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l’avviso va notificato, con le modalità indicate nel successivo art. 14, entro il termine del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere effettuato il versamento.

2.    Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 20 dicembre 1992, n. 504, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione. Le rendite catastali attribuite a decorrere dall'1.1.2000 esplicano la loro efficacia dalla data della loro notifica.

3.    Non si farà luogo all'emissione di avviso di liquidazione qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti pari o inferiore a € 12,00, automaticamente adeguato all’eventuale nuovo importo stabilito da successive disposizioni legislative.

 

Art. 14

Accertamento

 

1.     Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Non si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti pari o inferiore a € 12,00, automaticamente adeguato all’eventuale nuovo importo stabilito da successive disposizioni legislative;

2.    Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare a contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3.    Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

 

Art. 15

Ravvedimento

 

1.     Il ravvedimento consente di beneficiare delle seguenti riduzioni delle sanzioni a condizione che la violazione non sia stata già constatata, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative dirette all’accertamento,:

§         Riduzione ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro trenta giorni dalla data della sua commissione;

§         Riduzione ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

§         Riduzione ad un ottavo del minimo in caso di omessa dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni.

2.    Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori con maturazione dal primo giorno.

Art. 16

Istituti premiali

 

1.     Al fine di dare attuazione al principio amministrativo della economicità delle spese di riscossione dei tributi, sono stati previsti i seguenti istituti giuridici rivolti ad un più rapido componimento delle controversie:

§         La conciliazione giudiziale

§         L’accertamento con adesione

§         L’adesione all’accertamento

2.    La conciliazione giudiziale può essere esperita davanti alla Commissione tributaria provinciale non oltre la prima udienza. Ciascuna delle parti, attraverso l’istanza con cui chiede la discussione in pubblica udienza, può proporre all’altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo di imposta,  le sanzioni nella misura di un terzo e gli interessi.

3.    L’accertamento con adesione mira a raggiungere un celere componimento della controversia prima dell’instaurarsi del processo tributario. L’ufficio tributi invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati gli elementi identificativi dell’atto di accertamento, il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione. In caso di notifica già avvenuta di avviso di accertamento, non preceduta da invito a comparire, il contribuente, prima di impugnare il provvedimento, può richiedere con istanza in carta libera l’accertamento con adesione. La definizione si perfeziona con la redazione di atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile dell’ICI, ove sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni che sono dovute nella misura ridotta di un quarto del minimo e degli interessi. L’accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio Tributi.

4.    L’adesione all’accertamento consente al contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, di aderire all’accertamento per omessa presentazione della dichiarazione o per infedeltà della stessa, con il pagamento del tributo, beneficiando in tal modo della riduzione ad un quarto delle sanzioni.

 

Art. 17

Funzionario Responsabile

 

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un Funzionario responsabile del tributo, ritenuto idoneo per le sue capacità e per l'esperienza acquisita, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione e dispone i rimborsi.

 

Art. 18

Riscossione coattiva

 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

 

Art. 19

Rimborsi

 

1.     Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura in vigore.

2.    Qualora l’U.T.E. nell'espletamento della procedura prevista dall'art. 11, comma 1, terzo periodo del D.Lgs. n. 504/1992, attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata, il funzionario responsabile dispone il rimborso d'ufficio. Si procede al rimborso d’ufficio anche in caso di accoglimento di ricorso che abbia deciso, in via definitiva, il declassamento dell'unità immobiliare;

3.    Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 12,00, automaticamente adeguato all’eventuale nuovo importo stabilito da successive disposizioni legislative.

 

Art. 20

Sanzioni ed interessi

 

1.     Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65; se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90  giorni, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo;

2.    In caso di dichiarazione infedele, la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta si applica solo se gli errori o le omissioni incidono sull’ammontare dell’imposta; la sanzione è ridotta al 10% se viene presentata dichiarazione integrativa entro il termine della successiva dichiarazione I.C.I.. Il 10% va calcolato sulla differenza tra l’imposta versata e l’imposta dovuta;

3.    Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a          € 258,23; la sanatoria è gratuita se l’infrazione viene regolarizzata entro 3 mesi, mentre entro un anno si applica sanzione € 10,00; 

4.    Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, a seguito dell’accertamento, interviene adesione del contribuente entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;

5.    Per l’omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta ( acconto o saldo ), si applica la sanzione amministrativa del 30% dell’importo non versato; la sanzione è ridotta al 3,75% se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza, al 6% se avviene entro un anno;

6.    La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Sulle somme dovute per imposta, con effetto dall'1.07.1998 si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto. La suddetta misura degli interessi moratori potrà essere variata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro.

7.    La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo.

 

Art. 21

Contenzioso

 

1.     Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

 

Art. 22

Compensi speciali

(SOPPRESSO)

 

 

Art. 23

Casi particolari

 

1.     La Giunta Comunale, per gravi e comprovate situazioni di disagio economico o per calamità naturali di particolare entità, può stabilire il differimento dei termini di versamento e la rateizzazione del pagamento di una rata in scadenza, entro il termine massimo di mesi sei.

 

Art. 24

Lotta all’evasione

 

1.     Al fine di raggiungere una efficace lotta all’evasione, tutti gli uffici comunali, oltre a fornire tutte le notizie utili a individuare i soggetti passivi e le fattispecie imponibili, dovranno assicurare ogni possibile forma di collaborazione all’ufficio tributi.

 

Art. 25

Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entra in vigore il 1°gennaio 2005.

 

 

 

 

 

S o m m a r i o

 

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

Art. 3 - Definizione di fabbricati e aree

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - Soggetto attivo

Art. 6 - Base imponibile

Art. 7 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 8 - Esenzioni

Art. 9 - Riduzioni d'imposta

Art. 10 - Definizione di abitazione principale

Art. 11 - Detrazione per l'abitazione principale

Art. 12 - Versamenti e comunicazioni

Art. 13 - Liquidazione

Art. 14 - Accertamento

Art. 15 - Ravvedimento

Art. 16 - Gli istituti premiali

Art. 17 - Funzionario Responsabile

Art. 18 - Riscossione coattiva

Art. 19 - Rimborsi

Art. 20 - Sanzioni ed interessi

Art. 21 - Contenzioso

Art. 22 - Compensi speciali (SOPPRESSO)

Art. 23 - Casi particolari

Art. 24 – Lotta all’evasione

Art. 25 - Entrata in vigore