COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

 

(Provincia di Agrigento)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

 

DELLA PUBBLICITA’ E  DELL’ AFFISSIONI

 

E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

 

DELLA PUBBLICITA’ E  DEL DIRITTO

 

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

 

APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 88 DEL 03.12.2007

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 11 DEL 06.05.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELL’ AFFISSIONI

E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DELLA PUBBLICITA’E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

 

 

Titolo I
 DISPOSIZIONI GENERALI
                                          

 

Art. 1

 Oggetto del regolamento

 

1.Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità e delle pubbliche affissioni, nonché le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono rispettivamente:

- per “imposta” l’imposta comunale sulla pubblicità;

- per “diritto” il diritto sulle pubbliche affissioni;

- per “decreto” il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

 

 

Art. 2

Classificazione del Comune

 

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell’imposta e del diritto, questo Comune appartiene alla classe V, di cui all’art. 2 del decreto.

 

Art. 3

 Gestione del servizio

 

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

 

 

Art. 4

Funzionario Responsabile

 

1. Il Comune designa un funzionario comunale  cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.               Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

 

 

 

Titolo  II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 5

  Disciplina generale

 

1.Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. Gli impianti, i mezzi pubblicitari e tutte le altre forme di pubblicità non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento.

3. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del Decreto, riportate nell'art. 40 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

1.            

 

 

Art. 6

 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

 

1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali e lungo le strade site nell’ambito o in prossimità di essi, nonché nell’ambito ed in prossimità di beni paesaggistici, se non previo consenso del soprintendente, in applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.

2. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.

3. Nelle adiacenze degli edifici adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di  riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

 

 

Art. 7

                                         Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni  del codice della strada d.lgs. n. 285/1992 e del regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992.

                                      

                                                                      Art. 8

                                                        Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate in:
a) pubblicità ordinaria;
b) pubblicità effettuata con veicoli;
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d) pubblicità varia;
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle contenute nell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
E' compresa nella “pubblicità ordinaria” la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita “pubblicità ordinaria con veicoli”;

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibita ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita pubblicità con veicoli dell'impresa”.
Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4.La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente lampeggiante o similare.

5. E' compresa fra la “pubblicità con proiezioni”, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi a pareti riflettenti.

6. la pubblicità varia comprende:

a) La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita “pubblicità con striscioni”;

b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti a manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua a fasce marittime limitrofe al territorio comunale, di seguito definita “pubblicità da aeromobile”;

c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita “pubblicità con palloni frenati”;

d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli ad altri mezzi pubblicitari, definita di seguito “pubblicità in forma ambulante”.

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita “pubblicità fonica”

                 

Art. 9

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

 

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.

2. le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne é consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

                                                         

Art.   10

 Autorizzazioni

 

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salva il preventivo nulla - osta tecnica dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:

a) attestazione con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
b) uno o più bozzetti od una fotografia del mezzo pubblicitario, relazione con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

una planimetria con indicata la posizione nella quale s’intende collocare il mezzo;
d) Il nulla - osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
Per la installazione dei mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola attestazione.                                   Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia della stessa.                                                                                                                                       4. E’ sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per qualsiasi forma di pubblicità.

Art. 11

 Obblighi del titolare dell’autorizzazione

 

1.Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di:

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascia dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R.  n. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l’installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte del Comune.

 

Titolo III
 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 12

 Criteri generali

 

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti da realizzarsi in attuazione delle modalità e criteri stabiliti dal Decreto e del presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 13, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 13.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale.

2.       Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale.
5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dell'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

 

 

Art. 13

 La pubblicità esterna

 

1.Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la oro installazione nel territorio comunale, nonché le dimensioni e le caratteristiche degli stessi.

2. Il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita.

3. Per l’installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4.Per la pubblicità effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 



Art. 14

Gli impianti per le pubbliche affissioni

 

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del Decreto, tenuto conto che la popolazione di questo comune al 31 dicembre 2005 è di 4.569,  inferiore a 30.000 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 650, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

3.La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
a) = mq. 25, destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di  rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale;

b) = mq. 90, destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
c) = mq. 500,  destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati;

d) = mq 35,  destinata alle affissioni di natura politica al di fuori dei periodi elettorali;

4. gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

a) vetrine per l'esposizione di manifesti;

b) stendardi porta manifesti;

c) poster per l’affissione di manifesti;

d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiale idoneo per l'affissione di manifesti;
e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questa servizio;

f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisoria prospiciente il suolo pubblico, per qualunque motivo costituiti;

5.Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l’affissione. Ciascun impianto reca, in alta o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione “COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI” ed il numero di individuazione dell'impianto.

6.L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del presente regolamento e in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

7. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
8. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Se lo spostamento riguarda impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l’impianto non viene usufruito.

 

 

Titolo IV
 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

Art. 15

 Applicazione dell’imposta e del diritto

 

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del Decreto e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

                                                                      

Art. 16

 La deliberazione delle tariffe

 

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro la data del 31 marzo di ogni anno e comunque entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale.

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

Art. 17

                                                               Presupposto dell’imposta

 

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità, la diffusione di messaggio pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. si considerano rilevanti ai fini dell’imposta:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un’attività economica alla scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.



Art. 18

 Soggetto passivo

 

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce,  vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma é pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell’imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito di imposta, accessori e spese.

 

 

Art. 19

Modalità di applicazione dell’imposta

 

1. L'Imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale é circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali é calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche é calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. L’imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto pubblicitario, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

8. L’imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

9. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

 



 

Art. 20

 Dichiarazione

 

1. Ottenuta l’autorizzazione, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità é tenuto a presentare all'ufficio comunale apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.      E’ fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.            4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e con pannelli luminosi, si presumono effettuate dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

 

 

 

Art. 21

Rettifica ed accertamento d’ufficio

 

1.Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché  all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.                                    

 

Art. 22

  Pagamento dell’imposta e del diritto

 

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20.

2. L’imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L’imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importa annuale sia superiore a euro 1549.00, il pagamento, previa richiesta del contribuente, può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

4. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni. il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

5. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto,  del Codice Civile.

6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato  il diritto alla restituzione. l’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

 

 

Art. 23

Tariffe

 

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal decreto e secondo quanto disposto dal presente regolamento.

                                                

 

Art. 24

Pubblicità ordinaria

 

1. L’imposta per la pubblicità ordinaria si applica, secondo la tariffa di € 11,36 stabilita per la classe del Comune dall’art. 12 del decreto, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 19.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai precedenti commi 1 e 2.

4.Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;

b) superiore a mq.8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento;

5.Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 19.

Art. 25

Pubblicità ordinaria con veicoli

 

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 8 comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa di € 11,36 stabilita per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del decreto, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 19.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 24, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta é dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.



Art. 26

Pubblicità con veicoli dell’impresa

 

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta per anno solare al Comune dove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli,
secondo la tariffa prevista dall’art. 13 comma 3 del decreto, stabilita in € 74,37 per autoveicoli di portata superiore a 3.000 Kg, in € 49,58 per quelli di portata inferiore, in €  24,79 per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie.

2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3. Per i veicoli non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell’impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.                                                                                                   

4. L’imposta non è dovuta, altresì, sui veicoli utilizzati per il trasporto, per l’indicazione della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.                                                                                                      

5. E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

 

 

Art. 27

Pubblicità con pannelli luminosi

 

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per contro altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità  del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita in € 33,05 per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del decreto, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento.

 

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

 

 

Art. 28

Pubblicità con proiezioni

 

1. L’imposta per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita in € 2,07 per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del decreto.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

 

Art. 29

Pubblicità varia

 

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

a) con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita in € 11,36 per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 12 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 19 del regolamento.

b) da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, si applica per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita in € 49,58 per la classe del Comune dall’art. 15, secondo comma, del decreto;

c) con palloni frenati e simili, si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita nella precedente lettera B;

d) in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari, è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita in € 2,07, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;

e) a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita in € 6,20, per la classe del Comune, del quinto comma dell'art. 15 del decreto.                      

Art. 30

Riduzioni dell’imposta sulla pubblicità

 

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;                                                                                                                                                                  b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.



Art. 31

Esenzione dell’imposta sulla pubblicità

 

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopi di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

l) le insegne di esercizio, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l’attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell’imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

5. Non si fa luogo ad applicazione dell’imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

PUBBLICHE AFFISSIONI

 

Art. 32

Finalità

 

1. Il servizio affissioni, istituito in tutto il territorio comunale in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto, è inteso a garantire, verso il corrispettivo di diritti, specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

 

 

Art. 33

Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

 

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio affissioni la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni.

  

 

Art. 34

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

 

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale é indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, la quantità ed il formato dei manifesti.

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al precedente art. 33.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa é stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3.       Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all’affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l’ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salva che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.

13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

14. Nell'ufficio comunale devono essere esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

 

 

Art. 35

Applicazione e misura delle tariffe

 

1.Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni é dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell’imposta della pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione .

2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100, nella misura stabilita in € 1,03 per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs. n.507/93, per i primi 10 giorni e in € 0,31 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

 

Art. 36

Riduzioni della tariffa

 

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 37;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, o spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2.I requisiti soggettivi ed oggettivi che danno diritto alla riduzione vanno idoneamente documentati o autocertificati.

3.Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.

 

 

Art. 37

Esenzioni

                                                                                                                                                                                            1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolatici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38

Sanzioni tributarie

 

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51.65. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51.65 ad euro 258.23.                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto si applica la sanzione prevista dalla normativa vigente.                                                                                                                                                                    

 

 

 

Art. 39

Interessi

 

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si applicano interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente nel tempo, come deliberato con atto consiliare del  13.04.2007 n. 8, esecutivo. Gli interessi sono calcolati  con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Per le somme dovute al contribuente, gli interessi spettano nella medesima misura e decorrono dalla data di eseguito versamento.



Art. 40

Sanzioni Amministrative

 

1. Il comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, ognuno per la propria competenza, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.

2. Alle violazioni delle disposizioni di cui al primo comma conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n.689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37. Il verbale, con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione, è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4.Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all’ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, con   applicazione di sanzioni e interessi.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono con ordinanza del Sindaco essere sequestrati, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchè dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell’ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

8. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

9. Sono fatte salve le sanzioni previste da speciali leggi di settore.

 

 

Art. 41

Lotta all’evasione

 

1.Al fine di raggiungere una efficace lotta all’evasione, tutti gli uffici comunali, oltre a fornire tutte le notizie utili a individuare i soggetti passivi e le fattispecie imponibili, dovranno assicurare ogni possibile forma di collaborazione all’ufficio tributi.

 

Art. 42

Entrata in vigore e norme di rinvio

 

1.Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre che alla legge, si fa rinvio al regolamento generale delle entrate, approvato con la delibera consiliare n. 42 dell’8 giugno 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.  2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

ART. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 4 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

TITOLO  II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’

ART. 5 – DISCIPLINA GENERALE

ART. 6 - DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ

ART. 7 - CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE

ART. 8 -  TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 9 -  CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

ART. 10 – AUTORIZZAZIONI

ART. 11 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE

 

 

TITOLO  III

 

 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

 

ART. 12 - CRITERI GENERALI

ART. 13 - LA PUBBLICITÀ ESTERNA

ART. 14 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

 

 

TITOLO IV

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

 

ART. 15 -  APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

ART. 16 – LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 17 -  PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ART. 18 -  SOGGETTO PASSIVO

ART. 19 -  MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

ART. 20 -  DICHIARAZIONE

ART. 21 -  RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO

ART. 22 -  PAGAMENTO DELL’IMPOSTA E DEL DIRITTO

ART. 23 - TARIFFE

ART. 24 – PUBBLICITA ORDINARIA

ART. 25 -  PUBBLICITÀ ORDINARIA CON VEICOLI

ART. 26 -  PUBBLICITÀ CON VEICOLI DELL’IMPRESA

ART. 27 -  PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI

ART. 28 -  PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI

ART. 29 -  PUBBLICITÀ VARIA

ART. 30 -  RIDUZIONI DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ART. 31 – ESENZIONI DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

 

TITOLO V

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 32 – FINALITA’

ART. 33 -  AFFISSIONI - PRENOTAZIONI - REGISTRO CRONOLOGICO

ART. 34 - CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 35 – APPLICAZIONE E MISURA DELLE TARIFFE

ART. 36 – RIDUZIONI DELLE TARIFFE

ART. 37 -   DIRITTO – ESENZIONI

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

ART. 38 – SANZIONI TRIBUTARIE

ART. 39 -  INTERESSI

ART. 40 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 41 -  LOTTA ALL’EVASIONE

ART. 42 – ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO