
COMUNE DI
CATTOLICA ERACLEA
(Provincia di
Agrigento)
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA
PUBBLICITA’ E DELL’ AFFISSIONI
E PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
DELLA
PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO
SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
APPROVATO CON
DELIBERA DI G.M. N. 88 DEL 03.12.2007
APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 11 DEL 06.05.2008
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELL’ AFFISSIONI
E PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DELLA PUBBLICITA’E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento
1.Il presente regolamento
disciplina le modalità di effettuazione nel territorio di questo Comune della
pubblicità e delle pubbliche affissioni, nonché le modalità per l'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche
affissioni, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo del 15
novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle altre
norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in
determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono
rispettivamente:
- per “imposta” l’imposta comunale sulla pubblicità;
- per “diritto” il diritto sulle pubbliche affissioni;
- per “decreto” il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.
507.
Art. 2
Classificazione
del Comune
1. Ai fini della determinazione
delle tariffe dell’imposta e del diritto, questo Comune appartiene alla classe
V, di cui all’art. 2 del decreto.
Art. 3
Gestione del servizio
1. La gestione del servizio, in
relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica
imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.
Art. 4
Funzionario
Responsabile
1. Il Comune designa un
funzionario comunale cui sono
attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni. Il
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune provvede a comunicare
al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro
sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo
del funzionario responsabile.
Titolo II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'
Art. 5
Disciplina generale
1.Nell'installazione degli
impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre
forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite
dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle
autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti, i mezzi
pubblicitari e tutte le altre forme di pubblicità non autorizzati
preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma
devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 40 del presente
regolamento.
3. Si applicano per le violazioni
suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del Decreto, riportate nell'art. 40
del presente regolamento, a seconda della loro natura.
1.
Art. 6
Divieti di installazione ed effettuazione di
pubblicità
1. E’ vietato collocare o
affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree
tutelati come beni culturali e lungo le strade site nell’ambito o in prossimità
di essi, nonché nell’ambito ed in prossimità di beni paesaggistici, se non previo
consenso del soprintendente, in applicazione del codice dei beni culturali e
del paesaggio, approvato con il d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.
2. E’ vietato collocare o
affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sul muro di cinta e nella zona
di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.
3. Nelle adiacenze degli edifici
adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di
cura e di riposo, scuole, chiese e
cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
Art. 7
Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
1.
Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni del codice della strada d.lgs. n. 285/1992 e
del regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992.
Art. 8
Tipologia
dei mezzi pubblicitari
1.
Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate
in:
a) pubblicità ordinaria;
b) pubblicità effettuata con veicoli;
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d) pubblicità varia;
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne cartelli, locandine,
targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi
commi.
Per le definizioni relative alle
insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si
fa riferimento a quelle contenute nell'art. 47 del regolamento emanato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
E' compresa nella “pubblicità ordinaria” la pubblicità mediante affissioni
effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su
apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con
veicoli è distinta come appresso:
a) pubblicità visiva effettuata
per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di
vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o
privato, di seguito definita “pubblicità ordinaria con veicoli”;
b) pubblicità effettuata per conto
proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibita ai trasporti per suo
conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita
pubblicità con veicoli dell'impresa”.
Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del
regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4.La pubblicità con pannelli
luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture
caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante
controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da
garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente
lampeggiante o similare.
5. E' compresa fra la “pubblicità
con proiezioni”, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al
pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche
effettuate su schermi a pareti riflettenti.
6. la pubblicità varia comprende:
a) La pubblicità effettuata con
striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano
strade o piazze di seguito definita “pubblicità con striscioni”;
b) la pubblicità effettuata sul
territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni
fumogeni, lancio di oggetti a manifestini, compresa quella eseguita su specchi
d'acqua a fasce marittime limitrofe al territorio comunale, di seguito definita
“pubblicità da aeromobile”;
c) la pubblicità eseguita con
palloni frenati o simili, definita “pubblicità con palloni frenati”;
d) la pubblicità effettuata
mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale
pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli ad altri mezzi
pubblicitari, definita di seguito “pubblicità in forma ambulante”.
e) la pubblicità effettuata a mezzo
di apparecchi amplificatori e simili, definita “pubblicità fonica”
Art. 9
Caratteristiche
e modalità di installazione e manutenzione
1. I cartelli, le insegne di
esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le
caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte
dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto
stabilito dal presente regolamento.
2. le sorgenti luminose, i
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o
in prossimità delle strade dove ne é consentita l'installazione, devono essere
conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 10
Autorizzazioni
1. Il rilascio delle
autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi
pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali
ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite
dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al
quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal
successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di
insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di
competenza del Comune, salva il preventivo nulla - osta tecnica dell'ente
proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al
quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al
rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in
originale e copia, allegando:
a) attestazione con la quale
dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni
sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità
sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e
persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
b) uno o più bozzetti od una fotografia del mezzo pubblicitario, relazione con
l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed
installato;
una planimetria con indicata la
posizione nella quale s’intende collocare il mezzo;
d) Il nulla - osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa
non è comunale.
Per la installazione dei mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed
una sola attestazione. Se l'autorizzazione viene
richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una
sola copia della stessa. 4. E’ sempre necessario il formale
provvedimento di autorizzazione del Comune per qualsiasi forma di pubblicità.
Art. 11
Obblighi del titolare dell’autorizzazione
1.Il titolare dell’autorizzazione
ha l’obbligo di:
a) verificare periodicamente il
buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e
delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi
necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune,
sia al momento del rilascia dell'autorizzazione, sia successivamente per
intervenute e motivate esigenze;
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca
dell’autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste
all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo
pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta
dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione
per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di
striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi
entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o
spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il
preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche nel caso in cui l’installazione o la posa del mezzo
pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da
parte del Comune.
Titolo III
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI
Art. 12
Criteri generali
1. La pubblicità esterna e le
pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità
al piano generale degli impianti da realizzarsi in attuazione delle modalità e
criteri stabiliti dal Decreto e del presente regolamento.
2. Il piano degli impianti
pubblicitari è articolato in due parti. la prima parte determina gli ambiti del
territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna,
compresi nelle tipologie di cui all'art. 13, commi 2, 4 e 6 del presente
regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio
comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art.
13.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita
deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale.
2. Alla
formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari
comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della
viabilità e della polizia municipale.
5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il
31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dell'anno successivo, per effetto
delle variazioni intervenute nella consistenza del Comune, dell'espansione dei
centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante
che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
Art. 13
La pubblicità esterna
1.Il piano comprende i mezzi
destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è
consentita la oro installazione nel territorio comunale, nonché le dimensioni e
le caratteristiche degli stessi.
2. Il piano definisce, in linea
generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione
può essere consentita.
3. Per l’installazione dei mezzi
pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di
esse il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate
esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei
luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni
delle dimensioni dei mezzi.
4.Per la pubblicità effettuata
mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e
dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere
pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi
titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude
quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Art. 14
Gli
impianti per le pubbliche affissioni
1. La seconda parte del piano
degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle
pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del Decreto,
tenuto conto che la popolazione di questo comune al 31 dicembre 2005 è di
4.569, inferiore a 30.000 abitanti, la
superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in
complessivi mq. 650, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
3.La superficie complessiva degli
impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come
appresso:
a) = mq. 25, destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o
comunque priva di rilevanza economica,
effettuata dal servizio comunale;
b) = mq. 90, destinata alle
affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
c) = mq. 500, destinata alle affissioni
di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati;
d) = mq 35, destinata alle affissioni di natura politica
al di fuori dei periodi elettorali;
4. gli impianti per le pubbliche
affissioni possono essere costituiti da:
a) vetrine per l'esposizione di
manifesti;
b) stendardi porta manifesti;
c) poster per l’affissione di
manifesti;
d) tabelloni ed altre strutture
mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiale idoneo per
l'affissione di manifesti;
e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di
recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questa
servizio;
f) da armature, steccati,
ponteggi, schermature di carattere provvisoria prospiciente il suolo pubblico,
per qualunque motivo costituiti;
5.Tutti gli impianti hanno, di
regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in
posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio
pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per
l’affissione. Ciascun impianto reca, in alta o sul lato destro, una targhetta
con l'indicazione “COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI”
ed il numero di individuazione dell'impianto.
6.L'installazione di impianti per
le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del presente
regolamento e in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
7. La ripartizione degli spazi di
cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da
adottarsi entro il 31 dicembre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno
successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti
eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario
il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle
effettive necessità accertate.
8. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di
impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario
per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od
altri motivi. Se lo spostamento riguarda impianti attribuiti a soggetti che
effettuano affissioni dirette, per utilizzazioni ancora in corso al momento
dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione
dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal
Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale
l’impianto non viene usufruito.
Titolo IV
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Art. 15
Applicazione dell’imposta e del diritto
1. In conformità alle
disposizioni del Capo I del Decreto e del presente regolamento, la pubblicità
esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto,
dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.
Art. 16
La deliberazione delle tariffe
1. Le tariffe dell'imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla
Giunta comunale entro la data del 31 marzo di ogni anno e comunque entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe si applicano a
decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.
3. Copia autentica della
deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa al Ministero
delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale.
Art. 17
Presupposto dell’imposta
1. E' soggetta all'imposta
comunale sulla pubblicità, la diffusione di messaggio pubblicitari, effettuata
attraverso forme di comunicazione visiva o acustiche, diverse da quelle
assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti
al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza
necessità di particolari autorizzazioni.
3. si considerano rilevanti ai fini dell’imposta:
a) i messaggi diffusi
nell'esercizio di un’attività economica alla scopo di promuovere la domanda e
la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b) i messaggi finalizzati a
migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad
indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Art. 18
Soggetto passivo
1. Il soggetto passivo tenuto al
pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui
che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio
pubblicitario è diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto
della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo
pubblicitario di cui al precedente primo comma é pertanto tenuto all'obbligo
della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed
al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso
di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni
per la riscossione coattiva dell’imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia
possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza
autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia
esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica
od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente
articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito di
imposta, accessori e spese.
Art. 19
Modalità
di applicazione dell’imposta
1. L'Imposta sulla pubblicità è
determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella
quale é circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei
messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali é calcolata in base alla superficie
complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non
collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie
corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche é
calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo
del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. Le superfici inferiori ad un
metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni
di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L’imposta non si applica per
superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. I festoni di bandierine e
simili, nonché i mezzi di identico contenuto pubblicitario, ovvero riferibili
al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro si considerano,
agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo
pubblicitario.
8. L’imposta sulla pubblicità
relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è
commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con
l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
9. Le maggiorazioni d'imposta a
qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla
tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
Art. 20
Dichiarazione
1. Ottenuta l’autorizzazione, il
soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità é tenuto a
presentare all'ufficio comunale apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella
quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e
l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
Il relativo modello di dichiarazione
deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere
presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di
pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. E’ fatto obbligo al comune di procedere
al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello
pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della
pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si
verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso
ammontare dell’imposta dovuta. Tale pubblicità si intende prorogata con il
pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell’anno di
riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il
medesimo termine. 4. Qualora
venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, la
pubblicità effettuata con veicoli e con pannelli luminosi, si presumono
effettuate dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre
fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato
effettuato l'accertamento.
Art. 21
Rettifica
ed accertamento d’ufficio
1.Gli enti locali, relativamente
ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni
o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi
di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in
rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di
fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì,
l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento,
dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle
modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere,
nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente
locale per la gestione del tributo.
Art. 22
Pagamento dell’imposta e del diritto
1. Il pagamento dell'imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato a
mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'importo dovuto deve
essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve
essere allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20.
2. L’imposta per la pubblicità
relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica
soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L’imposta per la pubblicità
annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni
anno. Qualora l'importa annuale sia superiore a euro 1549.00, il pagamento,
previa richiesta del contribuente, può essere effettuato in rate trimestrali
anticipate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
4. La riscossione coattiva
dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni. il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
5. I crediti del Comune relativi
all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno
privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente a quello dello
Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto,
del Codice Civile.
6. Il rimborso delle somme versate
e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque
anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. l’ente locale
provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
Art. 23
Tariffe
1. Le tariffe dell'imposta sulla
pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal
decreto e secondo quanto disposto dal presente regolamento.
Art. 24
Pubblicità
ordinaria
1. L’imposta per la pubblicità
ordinaria si applica, secondo la tariffa di € 11,36 stabilita per la classe del
Comune dall’art. 12 del decreto, per anno solare e per metro quadrato di
superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 19.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi
si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella
annua.
3. Per la pubblicità effettuata
mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle
apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta
in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le
modalità previste dai precedenti commi 1 e 2.
4.Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha
superficie:
a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50
per cento;
b) superiore a mq.8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata
del 100 per cento;
5.Qualora la pubblicità di cui al
presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa
dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità
previste dal comma 10 dell'art. 19.
Art. 25
Pubblicità
ordinaria con veicoli
1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 8 comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa di € 11,36 stabilita per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del decreto, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 19.
2. Per la pubblicità effettuata
all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma
dell'art. 24, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici
da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità venga
effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del
100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso
pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di
esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a
servizio di linea interurbana l'imposta é dovuta per metà a ciascuno dei comuni
in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso
privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la
residenza anagrafica o la sede.
Art. 26
Pubblicità
con veicoli dell’impresa
1. L'imposta per la pubblicità
effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai
trasporti per conto della stessa è dovuta per anno solare al Comune dove ha
sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono
domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun
anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti
veicoli,
secondo la tariffa prevista dall’art. 13 comma 3 del decreto, stabilita in €
74,37 per autoveicoli di portata superiore a 3.000 Kg, in € 49,58 per quelli di
portata inferiore, in € 24,79 per
motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie.
2. Per i veicoli di cui al
precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la
pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Per i veicoli non è dovuta
l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo
dell’impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e
ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro
quadrato.
4. L’imposta non è dovuta,
altresì, sui veicoli utilizzati per il trasporto, per l’indicazione della ditta
e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per
conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali
indicazioni.
5. E’ fatto obbligo di conservare
l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta
degli agenti autorizzati.
Art. 27
Pubblicità
con pannelli luminosi
1. L'imposta per la pubblicità
effettuata per contro altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture
caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante
controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da
garantire la variabilità del messaggio
o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica
l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita
in € 33,05 per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art.
14 del decreto, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata
con le modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a
tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di
quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica
la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto
dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.
Art. 28
Pubblicità
con proiezioni
1. L’imposta per la pubblicità
realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive,
proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti
riflettenti, si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita in € 2,07 per la classe del Comune,
dal quarto comma dell'art. 14 del decreto.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore
a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla
metà di quella di cui al precedente comma.
Art. 29
Pubblicità
varia
1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
a) con striscioni od altri mezzi
similari, che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro
quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella
misura stabilita in € 11,36 per la classe del comune, dal primo comma dell'art.
12 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità
di cui all'art. 19 del regolamento.
b) da aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa
quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio
comunale, si applica per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti
pubblicizzati, nella misura stabilita in € 49,58 per la classe del Comune dall’art.
15, secondo comma, del decreto;
c) con palloni frenati e simili,
si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente
dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita nella
precedente lettera B;
d) in forma ambulante, mediante
distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini o di altro
materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli ed
altri mezzi pubblicitari, è dovuta per ciascuna persona impiegata nella
distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente
dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale
distribuito, nella misura stabilita in € 2,07, per la classe del Comune, dal
quarto comma dell'art. 15 del decreto;
e) a mezzo di apparecchi
amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun
giorno o frazione della misura stabilita in € 6,20, per la classe del Comune,
del quinto comma dell'art. 15 del decreto.
Art. 30
Riduzioni
dell’imposta sulla pubblicità
1. La tariffa dell'imposta sulla
pubblicità è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di
lucro;
b)
per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di
categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque
realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici
territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Art. 31
Esenzione
dell’imposta sulla pubblicità
1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
a) la pubblicità realizzata
all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di
servizi quando si riferisce all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi
pubblicitari ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte
d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all’attività in essi
esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo
metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei
locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi
all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e
l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie
di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione e la compravendita
degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto
di metro quadrato;
c) la pubblicità effettuata
all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico
spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le
insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta
sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte
d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta
all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere,
relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; le
tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di
viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle
modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta
all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione
dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;
g) la pubblicità comunque
effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti
pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili
apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e
di ogni altro ente che non persegua scopi di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili
la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento,
di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le
stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
l) le insegne di esercizio, di
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, che contraddistinguono la sede
ove si svolge l’attività cui si riferiscono.
2. Ai fini dell'esenzione
dall'imposta di cui al precedente comma l’attività esercitata è quella
risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre
autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L'esenzione dall'imposta
prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici
territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro
circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera
h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità
idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti
richiesti per beneficiare dell'esenzione. La
mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta
l'applicazione dell’imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il
diritto all'esenzione.
5. Non si fa luogo ad
applicazione dell’imposta per superfici inferiori a trecento centimetri
quadrati.
TITOLO V
PUBBLICHE
AFFISSIONI
Art. 32
Finalità
1. Il servizio affissioni, istituito
in tutto il territorio comunale in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2,
del decreto, è inteso a garantire, verso il corrispettivo di diritti,
specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò
destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti
comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di
rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività
economiche.
Art. 33
Affissioni
- prenotazioni - registro cronologico
1. L'affissione si intende
prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio affissioni la commissione,
accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte
nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative,
tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio
affissioni.
Art. 34
Criteri e
modalità per l'espletamento del servizio
1. I manifesti devono essere fatti
pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del
committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve
avere inizio.
2. I manifesti devono essere
accompagnati da una distinta nella quale é indicato l'oggetto del messaggio
pubblicitario, la quantità ed il formato dei manifesti.
3. Oltre alle copie da affiggere
dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per
documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere
effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro
cronologico di cui al precedente art. 33.
5. La durata dell'affissione
decorre dal giorno in cui essa é stata effettuata al completo. Nello stesso
giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua
disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei
quantitativi affissi.
3. Su ogni
manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data
di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni
atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il
ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta,
l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al
committente.
8. La mancanza di spazi
disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del
periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione
con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento
delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non
comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a
rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento
dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente
presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere
allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata,
con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal
rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la
disponibilità degli impianti consenta di provvedere all’affissione di un numero
di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella
richiesta, l'ufficio comunale provvede ad
avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale
comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede
all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone
entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti.
I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l’ufficio per
30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salva che ne venga
richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero
delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. Il Comune ha l'obbligo di
sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora
non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne
immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua
disposizione i relativi spazi.
12. I manifesti pervenuti per
l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione
dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30
giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.
13. Per le affissioni richieste
per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i
due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale,
ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è
dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per
ciascuna commissione.
14. Nell'ufficio comunale devono
essere esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco
degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico
delle commissioni.
Art. 35
Applicazione
e misura delle tariffe
1.Per l’effettuazione delle
pubbliche affissioni é dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui
nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto,
comprensivo dell’imposta della pubblicità, a favore del comune che provvede
alla loro esecuzione .
2. Il diritto è comprensivo
dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi
e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche
affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100, nella
misura stabilita in € 1,03 per la classe del Comune dal secondo comma dell'art.
19 del D. Lgs. n.507/93, per i primi 10 giorni e in € 0,31 per ogni periodo
successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a
50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.
5. Per i manifesti costituiti da 8
fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più
di dodici fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a
qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla
tariffa base.
Art. 36
Riduzioni
della tariffa
1. La tariffa del diritto per il
servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in
via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei
casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 37;
b) per i manifesti di comitati,
associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad
attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la
partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a
festeggiamenti patriottici, religiosi, o spettacoli viaggianti e di
beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2.I requisiti soggettivi ed
oggettivi che danno diritto alla riduzione vanno idoneamente documentati o
autocertificati.
3.Le riduzioni non sono cumulabili
e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni
commissione da effettuarsi d'urgenza.
Art. 37
Esenzioni
1. Sono esenti dal diritto
sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le
attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva,
esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità
militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai
richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di
tributi;
d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di
pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad
adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
parlamento europeo, regionali ed amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria
per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolatici e professionali
gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla
lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita
secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni
regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura
degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
3. Per i manifesti di cui alla
lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare,
in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale
l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei
manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla
richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e
regolarmente autorizzati dall'autorità competente.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 38
Sanzioni
tributarie
1. Per l'omessa presentazione
della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento dell’imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51.65. Per la
dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al
cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o
l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi,
si applica la sanzione da euro 51.65 ad euro 258.23.
2. Le sanzioni sono ridotte ad un
quarto, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del
diritto, se dovuti, e della sanzione.
3. Per l'omesso o tardivo
pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto si
applica la sanzione prevista dalla normativa vigente.
Art. 39
1. Sulle somme dovute e non
corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si
applicano interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente nel
tempo, come deliberato con atto consiliare del
13.04.2007 n. 8, esecutivo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Per le somme dovute al contribuente, gli interessi
spettano nella medesima misura e decorrono dalla data di eseguito versamento.
Art. 40
Sanzioni
Amministrative
1. Il comune è tenuto a vigilare,
a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio
Pubblicità ed Affissioni, ognuno per la propria competenza, sulla corretta
osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti
l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.
2. Alle violazioni delle
disposizioni di cui al primo comma conseguono sanzioni amministrative per la
cui applicazione si osservano le norme contenute dal capo I, sezione I e II,
della legge 24 dicembre 1981, n.689, salvo quanto espressamente stabilito dai
commi successivi.
3. Per la violazione delle norme
stabilite dal presente regolamento e di quelle stabilite nelle autorizzazioni
alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a €
1.549,37. Il verbale, con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare
della sanzione, è notificato agli interessati entro 150 giorni
dall'accertamento delle violazioni.
4.Il Comune dispone la rimozione
degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del
verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed
al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso
stabilito. Nel caso di inottemperanza all’ordine di rimozione e di ripristino
dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d’ufficio,
addebitando ai responsabili le spese sostenute.
5. Indipendentemente dalla
procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui
al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare
l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia
pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i
casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il
Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto
per il periodo di esposizione abusiva, con
applicazione di sanzioni e interessi.
6. I mezzi pubblicitari esposti
abusivamente possono con ordinanza del Sindaco essere sequestrati, a garanzia
del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchè dell'imposta,
delle sanzioni e degli interessi. Nella medesima ordinanza deve essere
stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la
restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell’ordinanza stessa, d'importo
non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni
amministrative, da chiunque accertate, sono devoluti al Comune e destinati al
potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni e
dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del piano
generale degli impianti pubblicitari.
8. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei
manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei
soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova
contraria.
9. Sono fatte salve le sanzioni previste
da speciali leggi di settore.
Art. 41
Lotta
all’evasione
1.Al fine di raggiungere una efficace
lotta all’evasione, tutti gli uffici comunali, oltre a fornire tutte le notizie
utili a individuare i soggetti passivi e le fattispecie imponibili, dovranno
assicurare ogni possibile forma di collaborazione all’ufficio tributi.
Art. 42
Entrata in
vigore e norme di rinvio
1.Il presente regolamento, ai
sensi dell’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, entra in
vigore il 1° gennaio 2008.
2. Con effetto dalla data di
entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce le norme in precedenza
approvate, nella materia, da questo Comune.
3. Per quanto non previsto nel
presente regolamento, oltre che alla legge, si fa rinvio al regolamento
generale delle entrate, approvato con la delibera consiliare n. 42 dell’8
giugno 2004.
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
ART. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 4 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
TITOLO II
DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA’
ART. 5 – DISCIPLINA GENERALE
ART. 6 - DIVIETI DI INSTALLAZIONE
ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ
ART. 7 - CONDIZIONI E LIMITAZIONI
PER LA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE
ART. 8 - TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI
ART. 9 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
ART. 10 – AUTORIZZAZIONI
ART. 11 – OBBLIGHI DEL TITOLARE
DELL’AUTORIZZAZIONE
TITOLO III
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ART. 12 - CRITERI GENERALI
ART. 13 - LA PUBBLICITÀ ESTERNA
ART. 14 - GLI IMPIANTI PER LE
PUBBLICHE AFFISSIONI
TITOLO IV
IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
ART. 15 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO
ART. 16 – LA DELIBERAZIONE DELLE
TARIFFE
ART. 17 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
ART. 18 - SOGGETTO PASSIVO
ART. 19 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
ART. 20 - DICHIARAZIONE
ART. 21 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO
ART. 22 - PAGAMENTO DELL’IMPOSTA E DEL DIRITTO
ART. 23
- TARIFFE
ART. 24 – PUBBLICITA ORDINARIA
ART. 25 - PUBBLICITÀ ORDINARIA CON VEICOLI
ART. 26 - PUBBLICITÀ CON VEICOLI DELL’IMPRESA
ART. 27 - PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI
ART. 28 - PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI
ART. 29 - PUBBLICITÀ VARIA
ART. 30 - RIDUZIONI DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
ART. 31 – ESENZIONI DELL’IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ
TITOLO V
PUBBLICHE
AFFISSIONI
ART. 32 – FINALITA’
ART. 33 - AFFISSIONI - PRENOTAZIONI - REGISTRO CRONOLOGICO
ART. 34 - CRITERI E MODALITÀ PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
ART. 35 – APPLICAZIONE E MISURA
DELLE TARIFFE
ART. 36 – RIDUZIONI DELLE TARIFFE
ART. 37 - DIRITTO – ESENZIONI
TITOLO VI
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
ART. 38 – SANZIONI TRIBUTARIE
ART. 39 - INTERESSI
ART. 40 – SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 41 - LOTTA
ALL’EVASIONE
ART. 42 – ENTRATA IN VIGORE E NORME
DI RINVIO