REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
E DI PUBBLICHE FORNITURE DI
BENI E SERVIZI
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione
della normativa statutaria, e del vigente regolamento dei contratti disciplina, tenendo presente la normativa
introdotta dalle LL.RR. n. 48/91,
n. 23/98 e n. 30/00, l’attività negoziale in economia.
Oggetto del presente regolamento sono:
1)i lavori in economia, come disciplinati dal testo della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7;
2)le forniture di beni, nel rispetto di quanto previsto
dall’art.31 della L.R. 2
agosto 2002, n.7
3)le forniture dei servizi, nel rispetto di quanto previsto
dall’art.32 della L.R. 2
agosto 2002, n.7
ART.2 – DEFINIZIONI
Fornitura: è definita fornitura o
provvista l’insieme di quanto acquistato per un determinato uso.
Fornitura in opera: è definita fornitura
in opera o provvista in opera, l’insieme di quanto acquistato
per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e
quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di
pronto utilizzo purchè il costo della sola fornitura
sia superiore al 50% del costo totale dell’opera.
Fornitura in somministrazione: è definita
fornitura o provvista in somministrazione l’insieme di quanto acquistato per un
determinato uso ma consegne parziali a richiesta fino al raggiungimento delle
quantità previste in capitolato.
Servizio: è definito servizio la
prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio
caratterizzato generalmente dall’insieme dei mezzi e delle persone che espletano un’attività per lo più di interesse pubblico.
Lavoro: è definito lavoro l’attività
svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali,
uso di automezzi e mezzi d’opera, attrezzi, strumenti,
prestazioni di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto
ciò che necessità per la realizzazione dell’opera.
Manutenzione: è definita manutenzione
tutto ciò che viene posto in essere al fine di
conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed
immobili.
Manutenzione ordinaria: è definita
manutenzione ordinaria tutto ciò che viene posto in
essere al fine di riparare, rimuovere, sostituire, integrare e mantenere in efficienza
beni mobili ed immobili di quanto esistente.
Manutenzione straordinaria: è definita
manutenzione straordinaria tutto ciò che viene posto
in essere per rinnovare, modificare e sostituire parti di beni mobili ed
immobili anche strutturali, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico
sanitari e tecnologici etc. purchè non comportino
modifiche delle destinazioni d’uso.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA
L’esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
1.in amministrazione diretta
2.per cottimi
Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali
non occorre l’intervento di alcun imprenditore. Essi
sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto,
impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra,
tutto in proprietà dell’ente o in uso, sono eseguiti, altresì, in
amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario,
ovvero opportuno, con procedura negoziata, l’affidamento a
imprese o persone fisiche esterne al comune, con valutazioni a corpo o a
misura.
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare
una spesa complessiva superiore a 50.000 euro iva
esclusa.
L’importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 150.000
euro iva esclusa.
Le forniture ed i servizi sono affidati in economia per un importo
non superiore a L. 100.000.000 iva
esclusa.
ART. 4 – LAVORI IN ECONOMIA
Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel
presente regolamento, i seguenti lavori:
a)prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo
scolo dele acque di territori inondati;
b)riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per
guasti causate da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali,
scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di
manufatti, ecc.
c)manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della
ghiaia e del pietrisco,i rappezzi dei tronchi
asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai
manufatti, l’innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione
delle scarpate, nonché la manutenzione e l’installazione della segnaletica
stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole
spartitraffico, collegamenti pedonali, di importo non superiore a 50.000 euro;
d)lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione
dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi
impianti, infissi ed accessori e pertinenze, di importo
non superiore a 50.000 euro;
e)lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione
di mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e
pertinenze, in uso al comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o
per contratto, le spese sono a carico del locatario, di importo
non superiore a 50.000 euro;
f)manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e
trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con aziende
o enti gestori, di importo non superiore a 50.000
euro;
g)manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini, di importo non superiore a 50.000 euro;
h)manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti
sportivi ed elementi di arredi urbano e parchi gioco, di
importo non superiore a 50.000 euro;
i)manutenzione dei cimiteri,
di importo non superiore a 50.000 euro;
l) lavori da eseguirsi d’ufficio a carico degli appaltatori nei
casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del
contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di
collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico
dell’appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
m) lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle
leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del
sindaco e dei dirigenti;
n) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici
incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita
l’esecuzione;
o) lavori necessari per la compilazione
dei progetti;
p) interventi per l sicurezza sui luoghi
di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
q) la provvista di materiali occorrenti per l’esecuzione e la
realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti
ART. 5 – ACQUISIZIONE DEI BENI
Ai sensi dell’art. 31 del titolo II della L.R. 7/2002 le forniture di beni sono disciplinate dalle
disposizioni del D.Lgs. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Il
responsabile dell’ufficio è autorizzato, con direttiva del legale
rappresentante, ad affidare a trattativa privata, mediante gara informale, la
fornitura di beni di importo fino a 100.000 euro,
oltre iva, per:
a)ristrutturazione, recupero funzionale, manutenzione ordinaria e
straordinaria di beni immobili di
proprietà del comune, e di quant’altro di competenza
del comune o che, ad altro titolo, rientri nella disponibilità dello stesso o
su cui esso abbia comunque titolo di intervento,
compresa la riparazione, sostituzione ed adeguamento di impianti tecnologici;
b)Acquisto materiali ( edili, elettrici, ect..) per la realizzazione degli interventi di cui al punto a)
da effettuare mediante personale comunale in amministrazione diretta o cantieri
di lavoro;
c)Realizzazione di aree di deposito di
varia natura di cui il comune ha la competenza e la cura, difesa dal suolo, del
litorale marino, della fascia costiera, dei corsi d’acqua e dei bacini interni;
d)Provviste di carburanti, di lubrificanti, di combustibili e di altro materiale di consumo per l’autoparco comunale;
e)Acquisto computers, software,
attrezzatura informatica, mobili e suppellettili ed arredi per uffici ed
impianti comunali;
f)Acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni, servizi
stampa, spese per elaborazioni di pubblicazioni e riviste edite
dall’amministrazione, libri, periodici, gazzette ufficiali, acquisto di
cancelleria e di valori bollati, raccolte fotografiche, cinematografiche o
televisive, produzioni di stampe, rilegature atti di ufficio;
g)Acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature
antincendio per la sicurezza dei luoghi di lavoro;
h)Acquisto di materiali per la segnaletica stradale;
i)Acquisto, manutenzione e noleggio di attrezzature
destinate al soccorso;
j)Acquisto, manutenzione e noleggio di sussidi didattici e
tutte le spese per il funzionamento delle scuole materne e delle scuole
elementari e per la manutenzione dei locali scolastici,
infissi ed impianti degli stessi;
k)Acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi fasce
tricolori, bandiere ed oggetti per primi, spese inerenti a solennità, feste
nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
l)Acquisto, confezioni di divise, tute, camici ed altri indumenti
di lavoro, riparazione e manutenzione di materiale di equipaggiamento
armamento e casermaggio;
ART 6 – AFFIDAMENTO DI SERVIZI
Ai sensi dell’art. 32 del titolo II della L.R. 7/2002 GLI APPALTI DI SERVIZI sono disciplinati dalle
disposizioni del D.Lgs. 157/1995 e successive modifiche
ed integrazioni. Il responsabile dell’ufficio è autorizzato, con direttiva del
legale rappresentante, ad affidare a trattativa privata, mediante gara
informale, gli appalti di servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell’allegato 1
del D.Lgs. 157/1995, fino all’importo di 100.000
euro, oltre iva, per:
a) assunzione in locazione di locali a breve
termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate,
per l’espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per
l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni o altre
manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei
locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di
assistenza pubblica;
b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni
mostre o altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse
dell’amministrazione, di amministratori e dipendenti
comunali;
c) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento
del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e
amministrazioni varie,
d) divulgazione di bandi concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
e) lavori di traduzione, di copia e di trascrizione ne casi in cu l’amministrazione non possa provvedervi con il
proprio personale;
f) lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura
di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici
e servizi comunali;
g) spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre
d’ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
l) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di
trasporto per gi uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante;
m)polizze di assicurazione;
n) spese per la pulizia,derattizzazione,
disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli
automezzi;
o) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili,
mobili o servizi comunali;
z) spese per indagini, studi, rilevazioni;
aa) trasporto di cose e persone, traslochi;
bb) facchinaggi, installazione di transenne e palchi, pulizia e
custodia dei locali, aree aperte, scuole,, edifici pubblici, anche con
carattere temporaneo e straordinario;
cc)addestramento e assistenza del personale nell’uso di sistemi di
video scrittura, computers, corsi di formazione di
aggiornamento professionale, creazione di programmi e procedure informatiche,
caricamento di banche dati, creazioni di archivi informatici, dattilografie, fotocopiatrice ed eliografie;
dd) organizzazione di convegni, stagioni teatrali, musicale,, mostre,
fiere, esposizioni, feste e ricevimenti a Palazzo Comunale;
ee) promozione di attività di competenza del Comune attraverso i massmedia;
ff) pulitura delle strade, spiagge, aree di interesse naturalistico,
di interesse ambientale, paesaggistico, rimozione di rifiuti abbandonati,
bonifica di aree contaminate, recupero ambientala di aree degradate,
estirpazione di erbacce e sistemazione
per l’agibilità di impianti sportivi ( palestre, campi, palazzotto dello
sport), disinfestazione, derattizzazione e demuscazione;
gg) attività di protezione civile, attività resa necessaria a
pubbliche calamità;
hh) servizi assicurativi;
ll) servizi ristorazione;
mm) servizi di pulizia straordinaria, espurgo
pozzi e pozzetti di ispezione e di raccolta di acque bianche e nere, fognature,
impianti di depurazione ecc…;
nn) servizi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
oo) locazione e conduzione di immobili per brevi periodi per esigenze
particolari, con attrezzature già installate o da installare per
l’organizzazione di mostre e manifestazioni scientifico-culturali; acquisti,
permute e riparazioni di autoveicoli e pezzi di ricambio, in dotazione del
parco macchine, nonché dei mezzi e di attrezzi di lavoro;
pp) spese per lo svolgimento di corsi indetti da enti istituti ed
Amministrazioni varie; spese per conferenze, convegni, riunioni, mostre e
cerimonie, di rappresentazioni, di informazioni attraverso agenzie di stampa,
di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche e culto;
qq) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli
impianti di riproduzione, telefonici, radiotelefonici, elettronici,
meccanografici telematici e per elaborazione dati;
ART. 7 – LIMITI
Nel corso di uno stesso anno solare non possono
essere affidati ad una stessa impresa, lavori di cui agli artt.
5 e 6 per un importo complessivo superiore a 100.000 euro.
Ai fini dell’osservanza del divieto di cui al comma precedente,
presso l’Ufficio Tecnico è tenuto l’elenco degli aggiudicatari ai quali sono stati affidati nel corso dell’anno solare lavori a
trattativa privata di cui all’art.2, fermo restando
che in sede di affidamento di lavori ai sensi dell’art. 2, deve essere fatta
menzione che il predetto elenco è stato consultato e che l’affidamento che va
ad effettuarsi non risultano superati i limiti di cui al comma 1 del presente
articolo.
È vietata, sotto la personale responsabilità di chi dispone
l’esecuzione o appronta il preventivo, la suddivisione artificiosa in più lotti di lavori, provviste o servizi aventi carattere
unitario.
ART. 8 -
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI GARA.
le forniture
saranno aggiudicate secondo il criterio di cui all’art. 19 del d.lgs. 24/07/1992, n. 358 come modificato dall’art. 16 del D.lgs. 20/10/1998, n. 402 e cioè: al prezzo più basso
offerto.
I servizi saranno aggiudicati secondo il
criterio di cui agli artt. 23 e 25 del D.lgs. 17/03/1995, n. 157 e cioè:
al prezzo più basso offerto.
Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto
alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice,
prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli
elementi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte
le spiegazioni ricevute.
l’amministrazione
aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle
giustificazioni riguardanti l’economia del processo di fabbricazione o le
soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone il concorrente per fornire il prodotto o l’originalità del prodotto
stesso.
Sono assoggettate alla verifica di cui ai precedenti commi tutte le offerte che presentano
una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei
ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in
aumento.
Il responsabile del servizio, successivamente alla direttiva del legale rappresentante
dell’ente di esperire l’appalto mediante trattativa privata, procederà alla
effettuazione della gara informale mediante invito di almeno numero tre ditte
specializzate per importi inferiori a 25.000 euro iva
esclusa. E ad almeno cinque ditte specializzate per importi
compresi tra 25.000 euro e 100.000 euro. La richiesta di presentazione
dell’offerta deve essere effettuata di regola per
iscritto, con lettera raccomandata inviata simultaneamente a tutte le ditte
individuate e deve essere assegnato un termine di 10 giorni per fare pervenire
le offerte che devono essere iscritte e segrete, precisando che il termine di
presentazione delle offerte è perentorio a pena di esclusione. Nei casi di
particolare urgenza le imprese, possono essere convocate telefonicamente o per
fax per ritirare l’invito, in tal caso il responsabile del servizio può fissare
un termine non inferiore a tre giorni per la presentazione delle offerte. Nella
gara informale possono essere ammesse esclusivamente le imprese destinatarie
dell’invito. Il risultato della gara è impegnativo per l’ente dopo la stipula del contratto. L’elenco delle ditte invitate, così
come il verbale di gara saranno pubblicati all’albo
pretorio.
Ogni lavoro, opera, provvista o servizio, da eseguirsi previo
esperimento di trattativa privata o di cottimo, deve essere preventivamente
deliberato nelle forme di legge dal responsabile dell’ufficio proposto con
idonea determinazione, in base a una perizia e in base
a regolare progetto tecnico.
Le determinazioni che approvano la perizia od il progetto, devono
in ogni caso indicare particolarmente:
-La causa per la quale i lavori, le provviste e le loro opere
devono aver luogo;
-L’ammontare presunto della spesa e dei mezzi di bilancio per
farvi fronte;
-Le ragioni che consigliano di preferire l’esperimento di
trattativa privata in luogo di quello del pubblico
incanto;
-La individuazione del Responsabile del procedimento.
Quando viene
determinato che l’esecuzione dei lavori, la fornitura dei beni e dei servizi,
sia effettuata col sistema a trattativa privata, tra l’Amministrazione Comunale
ed il contraente stipula apposita “Convenzione” o capitolato d’oneri, nella
quale saranno indicati:
a)l’elenco dei lavori, delle somministrazioni e delle opere da effettuare;
b)i prezzi unitari per i lavori e per la somministrazione a misura
e l’importo di quelli a corpo,
c)le condizioni di esecuzione e
l’eventuale cauzione;
d)il termine entro il quale i lavori, le opere e le
somministrazioni devono essere ultimate,
e)le modalità e le fasi di pagamento;
f)le penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva
l’Amministrazione Comunale di provvedere d’ufficio a rischio del contraente
oppure di rescindere, mediante semplice denuncia, la convenzione.
ART.11 – IMPEGNO DI SPESA
La determinazione dirigenziale che approva il preventivo
costituisce prenotazione di impegno ai sensi del terzo
comma dell’art. 27 del D.L. 77/95 e succ.mod.integr.
Il verbale di aggiudicazione,
l’ordinazione costituiscono impegno ai sensi del primo comma dell’art.27 del citato D.L., se
contengono gli elementi ivi previsti, e debbono essere subito comunicati
all’ufficio ragioneria a cura dell’ufficio interessato.
L’ufficio di ragioneria restituirà copia del provvedimento o della
comunicazione con l’attestazione dell’avvenuto impegno.
Le gare ufficiose
sono presiedute dal responsabile del servizio interessato che provvede
all’espletamento delle necessarie formalità con l’assistenza di due dipendenti
del Comune, nonché all’aggiudicazione e alla soluzione
di questioni che possono sorgere durante lo svolgimento della stessa gara.
Il contratto si intende concluso al
momento della firma del verbale di gara da parte della ditta ovvero, nel
momento in cui la ditta interessata venga a conoscenza dell’avvenuta
aggiudicazione secondo le modalità di cui al successivo articolo 13.
Si può procedere alla stipula del
contratto anche mediante scrittura sottoscritta dalla ditta e dal Sindaco e per
importi non superiori a 5.000 euro IVA esclusa.
In ogni caso le spese conseguenti alla stipula
dell’atto, comprese le spese di bollo, registrazione e diritti, sono a carico
dell’aggiudicatario.
L’ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve essere effettuata con lettere contenente le relative
condizioni, prezzi, modalità di pagamento, penale per il ritardo inizio o
ultimazione, l’obbligo dell’assuntore di uniformarsi alle norme legislative e
regolamenti vigenti e la facoltà dell’amministrazione di rescindere
l’obbligazione, mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza da parte
dello stesso.
Qualora il preventivo di spesa approvato contenga le superiori
indicazioni o le stesse siano riportate nel contratto,
l’ordinamento può ometterle, facendo espresso riferimento a questi ultimi
documenti.
ART. 14 -
ESECUZIONE
Per l’esecuzione dei lavori, per le provviste e i servizi oggetto
del presente regolamento è incaricato il responsabile
del procedimento.
Ogni incaricato provvede, a suo giudizio e sotto la sua personale
responsabilità a tutte le incombenze previste del presente regolamento.
In caso di gara ufficiosa ha il compito dell’individuazione delle
ditte da invitare.
ART.15 -
REGOLARE ESCUZIONE
Per tutti i lavori e le forniture o i servizi, prima che se ne
disponga il pagamento, deve essere accertata la
regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione, che per gli interventi in
unica soluzione può essere sostituito dal visto e dal nulla osta al pagamento
apposto sulla fattura, è rilasciata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale o dal responsabile del servizio che abbia diretto
e sorvegliato i lavori o abbia curato lo svolgimento dei servizi o preso in
carico le forniture.
Per in nuovi acquisti di
materiale non di consumo, quando sia necessario, deve essere inoltre allegata
la dichiarazione dell’economo o del responsabile del patrimonio dalla quale
risulti l’assunzione del materiale in carico e della sua inventariazione.
ART. 16 - LIQUIDAZIONE
L’atto di liquidazione della spesa, di competenza, dell’incaricato
responsabile del servizio e del responsabile dell’Ufficio Tecnico, è corredato
della documentazione prevista dall’art. 28 D.L. 77/95.
L’atto di liquidazione è trasmesso al sevizio
finanziario per l’emissione del mandato di pagamento ai sensi dell’art. 29 del
D.L. 77/95.
ART. 17 - PAGAMENTO
Ai pagamenti si provvede di regola con l’emissione del relativo
mandato di pagamento sulla prenotazione di impegno
assunta con determinazione dirIgenziale.
Tutti i pagamenti possono essere effettuati
sulla base delle fatture rilasciate dagli assuntori o del relativo documento
fiscale previo certificato di regolare esecuzione o relativo visto sulla
fattura.
ART.18- IMPEGNI SUPPLETIVI
Qualora nel corso di esecuzione di un lavoro, di una provvista o di un
servizio venga ravvisata l’insufficienza della somma preventiva dovrà essere
predisposta apposita perizia suppletiva da sottoporre al responsabile del
servizio per l’approvazione, non
superiore al 10% dell’importo originario di aggiudicazione.
Nei limiti dell’importo oggetto di prenotazione di
impegno il responsabile dell’esecuzione degli interventi può provvedere
direttamente alla effettuazione di piccole varianti all’interno delle
provviste, dei servizi o dei lavori quando ciò non alteri la natura
dell’intervento e sia indispensabile al compimento e alla funzionalità della fornitura o dell’opera. In
questo caso la variante sarà giustificata e regolarizzata
con l’approvazione della contabilità finale.
Qualora nella precedente fattispecie debbano eseguirsi lavori, provviste o completamento e la funzionalità
dell’intervento, i nuovi prezzi verranno
concordati ragguagliandoli ad altri previsti nel progetto o preventivo oppure
ricavandoli da nuove analisi di mercato.
Se l’applicazione della fattispecie dei precedenti commi provoca
una maggiore spesa rispetto a quella preventiva e impegnata
si applicherà la disposizione del primo
comma del presente articolo.
In nessun caso, comunque, la spesa
complessiva potrà superare il limite stabilito dall’art.1.
Per quanto non previsto nel presente regolamento
si applicheranno le norme del vigente regolamento dei contratti, del vigente
regolamento di contabilità, le disposizioni in materia vigente della regione
siciliana e le norme del D.P.R. n. 554/1999.
Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore e le
presenti disposizioni regolamentari o e saranno disapplicate,
in attesa del loro adeguamento, qualora fossero in
contrasto.
Sono di riferimento:
1.per i lavori pubblici: la legge 11/02/1994,
n.109, nel testo recepito con la L.R.
7/2002 e le altre norme recepite e/o richiamate dalla stessa legge regionale;
2.per le forniture di beni e di servizi: l’odinamento EE.LL., lo statuto
comunale, il regolamento di organizzazione, i provvedimenti sindacali di
attribuzioni di funzioni.
Nell’applicazione del presente regolamento dovranno essere
rispettate tutte le norme di riferimento e saranno disapplicate
quelle norme regolamentari che, per intervenute modifiche legislative, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.
ART. 21- PUBBLICITA’ DELLE GARE
Nel mese di gennaio
di ciascun anno i responsabili dei singoli servizi pubblicano all’Albo
Pretorio, per 15 giorni consecutivi, l’elenco delle imprese e ditte alle quali siano stati affidati nell’anno precedente appalti per lavori
e forniture e servizi medianti cottimo fiduciario e/o trattativa privata.
Gli elenchi, desunti
dal Registro appositamente istituito, dovranno
indicare l’importo di ciascun appalto e quello degli appalti complessivamente
affidati nell’anno precedente.
ART. 22 -
NORME FINALI
Sono abrogate tutte le altre disposizioni in contrasto con quanto disposto dal presente
regolamento. Lo stesso entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo
all’adozione del presente regolamento da parte del consiglio comunale.
Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di
copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto
dalle vigenti disposizioni.