REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI
IMMOBILI A TERZI
ART.1
– TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI CONCEDIBILI IN USO A TERZI
1.Il Comune di Cattolica
Eraclea è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base
alla vigente normativa in:
a) BENI
DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati ai fini istituzionali del Comune e
pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni sono
concessi in uso a terzi mediante contratti di diritto privato previsti dal
Codice Civile.
b)BENI DEL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni
demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. tali
beni sono concessi in uso a terzi, in base all’art. 828 del Codice civile, in
applicazione delle norme particolari che ne regolano l’uso stesso. Normalmente
l’utilizzazione, finchè
permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene
mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione
amministrativa.
c)BENI
DEL DEMANIO COMUNALE, destinati, per loro natura o per caratteristiche loro
conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività.
Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori
commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune
proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale,
principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una
serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse
pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire
garanzie essenziali per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.
2.Il Comune di Cattolica
Eraclea può altresì dare in sub-concessione a teri,
con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente
regolamento, anche i beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a
vario titolo (affitto o comodato o locazione ecc.).
3.Tutti i beni immobili di cui
alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli
appositi elenchi inventariati predisposti dalla Amministrazione Comunale.
4.Ciascun bene immobile
appartiene ad una categoria sopradescritte può, con uno specifico provvedimento
(di classificazione o classificazione), trasferirsi da una categoria di
appartenenza all’altra sulla base della effettiva destinazione d’uso.
ART. 2 – FORME GIURIDICHE DI
ASSEGNAZIONE DEI BENI
1.Modalità e criteri per la concessione a terzi di beni
patrimoniali disponibili.
La concessione in uso a
terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e
con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libri IV del Codice Civile e più precisamente:
-contratto di locazione
(artt. 1571 e segg. C.C.)
-contratto di affitto (artt. 1615 e segg.
C.C.)
-comodato (artt. 1803 e segg. C.C.)
1.Modalità e criteri per la
concessione in uso a terzi di beni facenti parte del patrimonio indisponibile o
del demanio comunale. La concessione in uso temporaneo a terzi di beni
patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della
concessione amministrativa tipica. Il contenuto dell’atto di concessione deve
essenzialmente prevedere:
l’oggetto, le finalità e
il corrispettivo della concessione;
la durata della
concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.
ART. 3 – CONCESSIONARI DEI
BENI IMMOBILI
1.Fermo restando che
l’amministrazione si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri
progetti l’utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili di
proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, e comunque nelle
disponibilità del comune d Cattolica
Eraclea, possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per
terzi ogni persona fisica o giuridica, ente, associazione, o latra
organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico,
distinti da quelli propri del Comune, salvo che l’amministrazione comunale o la
legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche,
alle finalità istituzionali dell’ente locale.
2.in particolare, vengono
individuate le seguenti due grandi partizioni:
beni concessi per finalità
commerciali, aziendali o direzionali private;
beni concessi per tutte le
altre attività
ART. 4 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI
CONTARTTI O ATTI DI CONCESSIONE DELL’USO EGLI IMMOBILI COMUNALI
1.Nella stipula dei contratti
per la concessione di beni immobili, il canone da corrispondersi al comune per
l’utilizzo dell’immobile comunale è determinato, sulla base dei valori di
mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa
dal collegio peritale (o altro organo tecnico equipollente), che si atterrà ai
seguenti elementi essenziali di valutazione:
a) valore immobiliare
del bene da concedere in uso;
b)
parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d’uso prevista
nel rapporto concessorio: commerciale produttività
residenziale, agricola, a servizi o altro;
c) eventuale impegno da
parte dell’utilizzatore alla esecuzione di lavori di
straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni opera destinata
ad accrescere stabilmente il valore dell’immobile;
d) ulteriori
criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla giunta comunale.
2. Per gli immobili
concessi in uso per finalità diverse ad enti ed associazioni, la suddetta stima
tecnica, come sopra determinata, con riferimento al valore corrente di mercato
per i beni di caratteristiche analoghe, verrà corretta
applicando le percentuali di riduzione di seguito indicate.
ART. 5 – FACOLTA’ DI
RIDUZIONE
1.La giunta comunale, con
riferimento ai locali ad uso commerciale, ha facoltà di ridurre il canone
determinato, fino ad un massimo del 50%, quando ciò sia reso necessario e
opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per
attività marginali bisognose di tutela, definite da atti dell’amministrazione.
ART. 6 – CRITERI E
PROCEDIEMNTO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO COMMERCIALE
1.gli assegnatari dei locali
concessi ad uso commerciale vengono scelti di norma mediante trattativa privata
previa gara ufficiosa, secondo quanto previsto dall’art. 47 del vigente
regolamento dei contratti, mediante pubblicazione di un avviso, approvato dalla
giunta, che indichi requisiti, criteri e punteggi corrispondenti.
2.nel caso di immobili di
particolari rilevanza e/o complessità si può procedere mediante appalto –
concorso o forme selettive analoghe.
ART. 7 – REQUISITI PER
LASSEGNAZIONE DEI LOCALI PER ATTIVITA’ DIVERSE
1.Possono, in particolare, essere
concessionari di beni immobili comunali:
ai sensi dell’art. 18
della L.R. n. 22 del 7.6.1994 sul
volontariato, le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro
regionale, di cui all’art. 6 e 7, aventi i requisiti di cui all’art.3
ART. 8 – CRITERI DI
RIDUZIONE DEL CANONE PER ATTIVITA’ NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO E DELL’ASSOCIAZIONISMO
1.I soggetti operanti in
forme associative, le associazioni di volontariato
e le cooperative sociali possono essere assegnatari, con le forme giuridiche
sopra descritte, di beni immobili di proprietà comunale o comunque nella
disponibilità dell’amministrazione, con riduzione del canone locativo o concessorio, previamente determinato con le modalità
indicate all’art.4, secondo le percentuali di seguito
indicate:
100%
(comodato gratuito) per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi
speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza;
90% per i soggetti
operanti nell’ambito dei settori di attività e di
impegno nei campi assistenziali e sanitario, e più precisamente per quanto
riguarda handicap, emarginazione, patologie gravi, i soggetti operanti in
ambito sociale con riferimento alla terza età, le cooperative sociali in cui
siano presenti almeno il 30% di “soci volontari”(ex art.2
della Legge n. 381/91) ed almeno il 30% di “persone svantaggiate”(ex art. 4
della Legge n. 381/91); 80% per i soggetti operanti nei settori ricreativo,
culturale, sportivo, ambientale, aggregativo e
sociale e le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di “soci
volontari” ovvero almeno il 30% di “persone svantaggiate”,
ART. 9 – CRITERI E PROCEDIMENTO DI
ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO DIVERSO DA QUELLO COMMERCIALE
1.I beni immobili di cui all’art.
1 sono concessi con provvedimento della giunta per attività diverse dall’uso
commerciale ai soggetti di cui all’art.7 che
presentino richiesta di ottenere spazi, in base ad una istruttoria svolta in
relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:
a)riconoscimento
della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevante per fini
pubblici o per l’interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo statuto
comunale o dai regolamenti;
b)carattere delle
finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l’attività per l’esercizio
della quale viene richiesta l’assegnazione del bene
immobile comunale;
c)struttura
e dimensione organizzativa del soggetto richiedente.
2.Una commissione
intersettoriale predisporrà perla giunta una istruttoria per la concessione
degli immobili disponibili, privilegiando, ove possibile, l’uso plurimo degli
spazi da parte di più soggetti interessati.
3.la suddetta commissione,
da nominarsi da parte della giunta comunale, è presieduta da un dirigente del
settore patrimonio e si compone di dirigenti delle unità organizzative
interessate.
ART.10
– CONCESSIONE DI BENI MEDIANTE PROCEDIMENTO DI GARA RISTRETTA
1.Per fini di pubblica
utilità può essere concessa a terzi la gestione di beni pubblici, previo avviso
di selezione da pubblicarsi all’albo pretorio comunale.
2.La procedura di selezione
mediante procedimento di gara ristretta può avere luogo se la gestione viene
assunta dal terzo affidatario senza obbligo di
remunerazione a qualunque titolo e previo rilascio di polizza assicurativa a
garanzia dei beni assunti in gestione e a tutela degli utenti.
3. Il
concessionario resta obbligato, a sua cura e spese, a provvedere
all’adeguamento della struttura a norma delle vigenti disposizioni sulla
sicurezza, staticità degli immobili e degli impianti, nonché all’ottenimento di
qualunque visto, autorizzazione o parere richiesti per l’idoneo utilizzo del
bene pubblico affidatogli.
ART. 11 – OBBLIGHI DEL
CONCESSIONARIO
1.I contratti di concessione
in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra
definiti, devono prevedere a carico del concessionario:
a) l’obbligo di
pagamento del canone o del corrispettivo per l’utilizzo
b) l’onere delle spese
inerenti alla manutenzione ordinaria
c) il pagamento delle
utenze
d) il pagamento delle
spese di gestione
e) la stipulazione
dell’assicurazione contro i danni
f) la restituzione dei
locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso
2. Il concessionario
deve altresì garantire una utilizzazione dei beni
compatibili con le disposizioni della legge n.46/90 e
del D.Lgs. n. 626/94,
rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al comune
delle eventuali disfunzioni.
3. I settori competenti
ogni anno trasmetteranno al settore patrimonio ed ai consigli di
circoscrizione, per quanto di rispettiva competenza, l’elenco degli assegnatari
che hanno diritto alla prosecuzione dell’atto di concessione in
relazione al perdurare dei criteri di assegnazione ed ai consuntivi di
attività presentati dai soggetti concessionari.
4. il mancato rispetto
di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 o la normativa mancata
inclusione nell’elenco di cui al comma 3 comportino lo
scioglimento del rapporto contrattuale
ART 12 – NORMATIVA
TRANSITORIA E FINALE
1.Le concessioni di diritto
e/o di fatto in corso continuano alle condizioni previste dal presente
regolamento, purchè in regola con i requisiti
stabiliti nel medesimo.
2. Con riferimento alle
concessioni disdettate ed ai nuovi contratti, saranno applicati i criteri e le modalità previste nel presente regolamento.
3. Annualmente la giunta
informerà il consiglio comunale sulla attività di
gestione delle norme del presente regolamento.
4. Il presente
regolamento, ai sensi del comma 2 dell’art. 197 del vigente regolamento degli EE.LL., verrà pubblicato all’Albo
pretorio del comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno
successivo alla scadenza di detta pubblicazione.
5. Sono abrogate le
norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultano i contrasto con quanto disposto dal
presente regolamento.