REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI A TERZI

 

ART.1 – TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI CONCEDIBILI IN USO A TERZI

 

1.Il Comune di Cattolica Eraclea è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:

a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a terzi mediante contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.

b)BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all’art. 828 del Codice civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l’uso stesso. Normalmente l’utilizzazione, finchè permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

c)BENI DEL DEMANIO COMUNALE, destinati, per loro natura o per caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.

2.Il Comune di Cattolica Eraclea può altresì dare in sub-concessione a teri, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente regolamento, anche i beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (affitto o comodato o locazione ecc.).

3.Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariati predisposti dalla Amministrazione Comunale.

4.Ciascun bene immobile appartiene ad una categoria sopradescritte può, con uno specifico provvedimento (di classificazione o classificazione), trasferirsi da una categoria di appartenenza all’altra sulla base della effettiva destinazione d’uso.

 

ART. 2 – FORME GIURIDICHE DI ASSEGNAZIONE DEI BENI

 

1.Modalità  e criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili.

La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libri IV del Codice Civile e più precisamente:

-contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.)

-contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.)

-comodato (artt. 1803 e segg. C.C.)

1.Modalità e criteri per la concessione in uso a terzi di beni facenti parte del patrimonio indisponibile o del demanio comunale. La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica. Il contenuto dell’atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

l’oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;

la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.

 

ART. 3 – CONCESSIONARI DEI BENI IMMOBILI

 

1.Fermo restando che l’amministrazione si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri progetti l’utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, e comunque nelle disponibilità del comune d  Cattolica Eraclea, possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, ente, associazione, o latra organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l’amministrazione comunale o la legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell’ente locale.

2.in particolare, vengono individuate le seguenti due grandi partizioni:

beni concessi per finalità commerciali, aziendali o direzionali private;

beni concessi per tutte le altre attività

 

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTARTTI O ATTI DI CONCESSIONE DELL’USO EGLI IMMOBILI COMUNALI

 

1.Nella stipula dei contratti per la concessione di beni immobili, il canone da corrispondersi al comune per l’utilizzo dell’immobile comunale è determinato, sulla base dei valori di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa dal collegio peritale (o altro organo tecnico equipollente), che si atterrà ai seguenti elementi essenziali di valutazione:

a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;

b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d’uso prevista nel rapporto concessorio: commerciale produttività residenziale, agricola, a servizi o altro;

c) eventuale impegno da parte dell’utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell’immobile;

d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla giunta comunale.

2. Per gli immobili concessi in uso per finalità diverse ad enti ed associazioni, la suddetta stima tecnica, come sopra determinata, con riferimento al valore corrente di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, verrà corretta applicando le percentuali di riduzione di seguito indicate.

 

ART. 5 – FACOLTA’ DI RIDUZIONE

 

1.La giunta comunale, con riferimento ai locali ad uso commerciale, ha facoltà di ridurre il canone determinato, fino ad un massimo del 50%, quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività marginali bisognose di tutela, definite da atti dell’amministrazione.

 

ART. 6 – CRITERI E PROCEDIEMNTO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO COMMERCIALE

 

1.gli assegnatari dei locali concessi ad uso commerciale vengono scelti di norma mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, secondo quanto previsto dall’art. 47 del vigente regolamento dei contratti, mediante pubblicazione di un avviso, approvato dalla giunta, che indichi requisiti, criteri e punteggi corrispondenti.

2.nel caso di immobili di particolari rilevanza e/o complessità si può procedere mediante appalto – concorso o forme selettive analoghe.

 

ART. 7 – REQUISITI PER LASSEGNAZIONE DEI LOCALI PER ATTIVITA’ DIVERSE

 

1.Possono, in particolare, essere concessionari di beni immobili comunali:

ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 22 del 7.6.1994 sul volontariato, le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale, di cui all’art. 6 e 7, aventi i requisiti di cui all’art.3

 

ART. 8 – CRITERI DI RIDUZIONE DEL CANONE PER ATTIVITA’ NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO E DELL’ASSOCIAZIONISMO

 

1.I soggetti operanti in forme  associative, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali possono essere assegnatari, con le forme giuridiche sopra descritte, di beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell’amministrazione, con riduzione del canone locativo o concessorio, previamente determinato con le modalità indicate all’art.4, secondo le percentuali di seguito indicate:

100% (comodato gratuito) per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza;

90% per i soggetti operanti nell’ambito dei settori di attività e di impegno nei campi assistenziali e sanitario, e più precisamente per quanto riguarda handicap, emarginazione, patologie gravi, i soggetti operanti in ambito sociale con riferimento alla terza età, le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di “soci volontari”(ex art.2 della Legge n. 381/91) ed almeno il 30% di “persone svantaggiate”(ex art. 4 della Legge n. 381/91); 80% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale, aggregativo e sociale e le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di “soci volontari” ovvero almeno il 30% di “persone svantaggiate”,

 

ART. 9 – CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO DIVERSO DA QUELLO COMMERCIALE

 

1.I beni immobili di cui all’art. 1 sono concessi con provvedimento della giunta per attività diverse dall’uso commerciale ai soggetti di cui all’art.7 che presentino richiesta di ottenere spazi, in base ad una istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:

a)riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevante per fini pubblici o per l’interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;

b)carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l’attività per l’esercizio della quale viene richiesta l’assegnazione del bene immobile comunale;

c)struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente.

2.Una commissione intersettoriale predisporrà perla giunta una istruttoria per la concessione degli immobili disponibili, privilegiando, ove possibile, l’uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati.

3.la suddetta commissione, da nominarsi da parte della giunta comunale, è presieduta da un dirigente del settore patrimonio e si compone di dirigenti delle unità organizzative interessate.

 

ART.10 – CONCESSIONE DI BENI MEDIANTE PROCEDIMENTO DI GARA RISTRETTA

 

1.Per fini di pubblica utilità può essere concessa a terzi la gestione di beni pubblici, previo avviso di selezione da pubblicarsi all’albo pretorio comunale.

2.La procedura di selezione mediante procedimento di gara ristretta può avere luogo se la gestione viene assunta dal terzo affidatario senza obbligo di remunerazione a qualunque titolo e previo rilascio di polizza assicurativa a garanzia dei beni assunti in gestione e a tutela degli utenti.

3. Il concessionario resta obbligato, a sua cura e spese, a provvedere all’adeguamento della struttura a norma delle vigenti disposizioni sulla sicurezza, staticità degli immobili e degli impianti, nonché all’ottenimento di qualunque visto, autorizzazione o parere richiesti per l’idoneo utilizzo del bene pubblico affidatogli.

 

ART. 11 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

 

1.I contratti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario:

a) l’obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l’utilizzo

b) l’onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria

c) il pagamento delle utenze

d) il pagamento delle spese di gestione

e) la stipulazione dell’assicurazione contro i danni

f) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso

2. Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibili con le disposizioni della legge n.46/90 e del D.Lgs. n. 626/94, rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al comune delle eventuali disfunzioni.

3. I settori competenti ogni anno trasmetteranno al settore patrimonio ed ai consigli di circoscrizione, per quanto di rispettiva competenza, l’elenco degli assegnatari che hanno diritto alla prosecuzione dell’atto di concessione in relazione al perdurare dei criteri di assegnazione ed ai consuntivi di attività presentati dai soggetti concessionari.

4. il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 o la normativa mancata inclusione nell’elenco di cui al comma 3 comportino lo scioglimento del rapporto contrattuale

 

ART 12 – NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE

 

1.Le concessioni di diritto e/o di fatto in corso continuano alle condizioni previste dal presente regolamento, purchè in regola con i requisiti stabiliti nel medesimo.

2. Con riferimento alle concessioni disdettate ed ai nuovi contratti, saranno applicati i criteri e le modalità previste nel presente regolamento.

3. Annualmente la giunta informerà il consiglio comunale sulla attività di gestione delle norme del presente regolamento.

4. Il presente regolamento, ai sensi del comma 2 dell’art. 197 del vigente regolamento degli EE.LL., verrà pubblicato all’Albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

5. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultano i contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.