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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
TITOLO I - NORME GENERALI
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI
GENERALI
1. presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di
nettezza urbana cosi come previsto:
a) dall'art. 8, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) dall'art. 9 - quater del D.L. 9.09.1988, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n.475;
c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n.136 del 12.06.1991);
d) dal Capo III° dei Decreto Legislativo 15.11.1993, 507;
e) dall'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n.146.
2. tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve
essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità,
il benessere la sicurezza della collettività e dei singoli;b) deve essere
garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato
ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica
territoriale;
e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed
efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o
recuperare da essi materiale ed energia;
f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione, dei
rifiuti.
ART. 2
ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA
1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti
direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982
che li espleta in economia ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera a)
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
ART. 3
TUTELA IGIENICO - SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO.
1. Le norme per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi
dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non
comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art.4 (art. 8, 2°
comma, lett. a) del D.P.R. n. 915/1992) sono oggetto di apposito
regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove
necessario, sin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti
tossici e nocivi a, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico
sanitario.
TITOLO II
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
ART.4 DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI.
1. costituendo a raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse,
questo Comune é impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti
i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i
centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini
del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate
periferie, i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:
a) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri
insediamenti civili in genere;
b) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento,
di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri
insediamenti civili in genere; di cui ai nn.1 e dell'art 2, comma tre, del
D.P.R. n. 915/1982, vengono delimitati come da allegata planimetria.
3. Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere ampliato
il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa
deliberazione la giunta comunale dovrá però dare atto che l'ampliamento
delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del
lavoro senza che ne derivano maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carica
del Comune.
4. Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come in planimetria prima
delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le
variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art.32 della legge 8
giugno 1990, n.142.
ART. 5
ESTENSIONE DEL SERVIZIO A ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI
1. regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi, siti oltre le
zone perimetrate come al precedente art. 4.
ART. 6
MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.
1. La raccolta del rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal
personale dipendente con i mezzi che il comune assegnerà per detto
servizio.
2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del
contenimento del costi, la raccolta:
a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi per quanto riguarda i
rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma n. 2.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di
cui al comma 2, nonché i relativi orari.
ART. 7
DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA.
1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro
dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei
medesimi deve aver luogo senza accedere elle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli
interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti
destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli
interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre
in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori
eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza
della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della
potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.
ART. 8
RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI
ENERGIA
1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di
energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di
conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e nel suolo, dei
rifiuti di qualsiasi provenienza;
b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del
servizio una prima cernita ( vetro, carta, ferrami metalli in genere) dei
rifiuti.
ART. 9
DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENTIORI.
1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una
distanza massima di ml. 500 dall'immobile soggetto a tassazione e devono
avere una capacità lt. 1.100/giorno.
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato
dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.
ART. 10
SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA
1. Nelle zone in cui non é effettuata la raccolta in regime di privativa,
la tassa è dovuta in misura pari al:
a) 40% della tariffa per distanze superiori a ml. 500 e fino a ml.000;
b) 30% della tariffa per distanze superiori a ml. 1.000 fino ml.1.500
c) 20% della tariffa per distanze superiori a ml. 1.500:
dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di
fatto servite.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori
dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di
nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed
equiparati nei contenitori viciniori.
ART. 11 RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER
DISFUNZIONE NEL SERVIZIO
1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto
nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione avvero di
esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura
ridotta di cui all'art.10. Uguale riduzione del tributo viene applicata
quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni
del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori
ed alla frequenza della raccolta.
2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio accertato
con deliberazione della Giunta comunale. su relazione del responsabile del
servizio.
TITOLO III
RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 12 ISTITUZIONE E SCOPO DEI SERVIZIO
1. Ai sensi dell'art.9 quater dei D.L. 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e del
D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n.136 del 12 giugno 1991) le attività di
smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la
raccolta differenziata con l'obbiettivo prioritario della separazione dei
rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e
animali, o comunque ad alta tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. La raccolta differenziata é finalizzata a:
a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di
materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e
raccolta;
c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo
smaltimento, dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le
emissioni;
d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da
avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione
ambientale;
e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di
smaltimento finale.
ART. 13
DEFINIZIONI
1. Ai sensi dei presente regolamento si definisce:
a) per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani il conferimento e
la raccolta separata di frazioni degli stessi;
b) per rifiuti urbani pericolosi quelli così definiti dalla deliberazione del
Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R;. 10 settembre 1982
n. 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art.
14;
c) per frazione umida i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità
presenti nei rifiuti solidi urbani;
d) per frazione secca i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi
di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie
prime secondarie;
e) per rifiuti ingombranti quelli così definiti dall'art. 2 comma 2, del
D.P.R. n. 915/1982 e precisamente: beni di consumo durevoli, di
arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati
o da altri insediamenti civili in genere;
f) per frazioni recuperabili le frazioni di rifiuti che, per le loro
caratteristiche quali - quantitative e per le condizioni di mercato, siano
suscettibili di recupero,
g) per recupero ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego,
riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia,
ART. 14
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, sono
considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani.
a) batterie e pile;
b) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”c)
prodotti farmaceutici.2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti
rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, I° comma del D.L. 31 agosto
1987 n. 361, convertito con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1987, n.
441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 134
del 12 giugno 1991
ART. 15
ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
PERICOLOSI
1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come
segue:
a) la raccolta dei rifiuti pericolosi (batterie e pile, prodotti e relativi
contenitori etichettati con simbolo “T” e/o “F” e prodotti farmaceutici)
sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene od
altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere
certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno
dislocati come da allegato elenco delle vie e piazze, che la parte
integrante del presente regolamentob) lo smaltimento del rifiuti pericolosi
raccolti come dalla precedente lettera a) sarà affidato con apposita
convenzione da stipulare secondo le vigenti norme in materia ;
2. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani
pericolosi nei detti contenitori.
3. La giunta comunale coinvolgerà inoltre, i soggetti che svolgono attività
di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da
parte degli acquirenti.
ART. 16
FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca
dei rifiuti solidi urbani, sarà assicurato, con gradualità, su tutto il
territorio comunale
2. Il ;servizio sarà avviato, prioritariamente, presso le utenze collettive
pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi, ecc.
3. I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori
all'uopo predisposti, separando la frazione umida dalle restanti.
ART. 17
RIFIUTI INGOMBRANTI
1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in
modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime
secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive
per l'ambiente e la salute pubblica.
2. La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini con, pagamento del
corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento tenuto
conto dei costi che il servizio comporta.
ART. 18
RACCOLTA DI VETRO PLASTICA E METALLO
Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti
dalle utenze domestiche, con provvedimento della Giunta comunale, saranno
predisposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente
contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte
degli utenti.
ART. 19
RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI DIVERSI DA QUELLI SOLIDI URBANI
La raccolta nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o
preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazione
collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti
provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire
sulla base del principi della raccolta differenziata di cui agli articoli
precedenti.
ART. 20
LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI
La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà
avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati come dal
seguente prospetto:
CONTENITORI
TIPO DI RIFIUTI
LOCALIZZAZIONE TIPOLOGIA
Frazione secca
R.S.U. Cassonetti
Frazione umida
R.S.U.
Cassonetti
Vetro
Campane Cassonetti
Plastica
Campane
Cassonetti
Metalli
Trespoli Centri raccolta
Carta e cartone
Cassonetti
ART. 21
MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI
1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi
come al precedente art.20, negli appositi contenitori e punti di raccolta
predisposti dal Comune.
2. Il Comune provvederà a fornire ad ogni famiglia apposite pattumiere dove
separare gli avanzi alimentari dal resto della spazzature.
ART. 22
FREQUENZA DELLA RACCOLTA
In armonia con quanto disposto dal precedente art. 6, per la raccolta
differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi di
raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze
di carattere igieni - sanitarie e delle successive fasi di smaltimento del
rifiuti raccolti.
ART. 23
FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI
La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori,
trovano disciplina nell'apposito regolamento concernente la tutela igienico
- sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti.
ART. 24
MODALITA DI AFFIDAMENTO AGLI UTENTI DI CONTENITORI A TIPOLOGIE
PARTICOLARI
In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata,
la Giunta Comunale fisserà, con proprio provvedimento, le modalità di
affidamento agli utenti, dei contenitori a tipologie particolari.
ART. 25
INFORMAZIONE AGLI UTENTI
1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta
differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle
finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale
Informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:
a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
b) modalità di conferimento
c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
d) motivazioni della raccolta differenziata;
e) esigenze di collaborazione dei cittadini
2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in
manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni
ecc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari
tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.
ART. 26
RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI
1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i
rapporti tra il Comune ed i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai
sensi dell'art. 9 - quater, comma 2, della legge n.475/88, sono
disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9 - quater, comma 4, della
legge citata.
2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:
a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
b) la copertura degli oneri relativi;
c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati;
d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.
ART. 27
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.
1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono
procedere a11a raccolta di specifiche frazioni recuperabi1i dei rifiuti
urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.
2. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita
istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di
rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento,
ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro
da svolgere.
3. La Giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al
rilascio dell'eventuale relativo assenso
TITOLO IV
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
ART. 28 RIFIUTI SPECIALI
ASSIMILATI
1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti
speciali indicati al n. 1, punto 1. 1. 1., lettera a, della deliberazione
dei 27 luglio 1994 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 de I
D.P.R. n. 915/1982, nonché gli accessori dell'Informatica. Detti rifiuti ,
ad ogni buon fine, vengono qui di seguito elencati a titolo
esemplificativo:- imballaggi in genere (di carta, cartoni, plastica, legno,
metalli esimili;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o
lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, cellophane,
cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva,
carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e
segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci juta.,
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle 1;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da
tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e
manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma
dell'art. 2 del D.P.R. n.915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali
e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali
e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco o di gesso essiccati;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole o lastre fotografiche o radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato
liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria
e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati
o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed
ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere ( erbe, fiori, piante, verdure, ecc..) anche
derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici ( bucce, bacilli,
pule scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili,
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi
attivi.
ART. 29
ISTITUZIONE DEI SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.
1. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai
sensi dell'art. 39, comma 1, della legge n. 146/94, è istituito un servizio
pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei
rifiuti che li conferisce e sono determinati in base ad apposite
convezioni.
2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce
detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi
autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. n.361/87, convertito con
modificazioni nella legge n. 441/87, come integrato nell'art. 8 del D.L.
n.511/88, convertito con modificazioni, nella legge n. 20/89, devono essere
considerati rifiuti speciali, a tutti. gli effetti, quelli derivanti
dall'esercizio dell'impresa, agricola sul fondo e relative pertinenze.
4. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione
del conduttore e/o proprietario del fondo e di ogni altro destinato ad uso
abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di
legge, rifiuti urbani interni.
5. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e
private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art.3 del D.M. 25
maggio 1989, saranno smaltiti con le modalità di cui all'art. 1, commi 2 -
quinquies e seguenti dei D.L. n. 527/88, convertito con modificazione nella
legge n,45/89.
ART. 30
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non
potrà, mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i
rifiuti urbani per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in
relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quella per la
discarica.
2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal
riciclaggio dei rifiuti. sotto forma di materiali o energia.
ART. 31
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE
1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli
interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale
dovranno essere indicati:
a) le generalità complete del richiedente;
b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
c) l’ubicazione del locali;d) la superficie dell'intero complesso distinguendo
quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai
fini della tassa,
e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri ( in metri cubi e quintali)
f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio
2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli
interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della
quale sarà dato corso dopo che la deliberazione di approvazione dello
schema sarà divenuta esecutiva.
3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data
comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione
assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.
ART. 32
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI
Al sensi dell’art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con
modificazioni nella. legge n. 475/1988, chiunque produca ovvero sia
titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a
comunicare alla Regione o alla Provincia delegata la quantità e la qualità
dei rifiuti prodotti e smaltiti.
ART. 33
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
l. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il
servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si
avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli
a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, 5° comma, del
D.P.R. n. 915/82.
2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di
centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la
rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista
dal D.P.R. n.915/1982, art. 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte
all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.
TITOLO V
RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI
ART. 34 RIFIUTI TOSSICI E
NOCIVI
1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere
gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al
titolo III del D.P.R. n.915/1982, nonché quelle particolari previste da
eventuale speciale regolamento comunale per la tutela igienico - sanitaria
per lo smaltimento dei rifiuti.
ART. 35
OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE
E’ fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici e
nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree tassabili e non
tassabili indicando, nella stessa denuncia, le superfici complessive.
TITOLO VI
CONTENZIOSO - SANZIONI
ART. 36 CONTENZIOSO
1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della
Commissione tributaria provinciale;
b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento,
secondo il disposto dell’art. 90 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546,
recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega
al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.413.
ART. 37
SANZIONI
1. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R.
n.915/1982, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28
del detto decreto.
2. Per le seguenti infrazioni:
a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o
con il questionario;
d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dall’elenco di
cui all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; trova
applicazione l'art. 76 del detto D. Lgs. 507/1993.3. Per le violazioni alle
norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato,
si applica una sanzione da lire 50.000 a lire 150.000, tenuto conto della
gravità dell'infrazione commessa.
TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 38 NORME ABROGATE
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le
norme regolamentari con esso contrastanti.
ART. 39
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto
1990, 241, sarà' tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa
prendere visione in qualsiasi momento.
ART. 40 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del
controllo da parte del competente organo regionale (Co.Re.Co.) e la sua
ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,
munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del
provvedimento da parte del Co.Re.Co. con la contemporanea pubblicazione,
all'albo pretorio ed in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante
la detta affissione.
ART. 41
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno
applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) il regolamento comunale per la disciplina igienico sanitaria del
servizio di smaltimento dei rifiuti;
c) il regolamento comunale di igiene;
d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.
ART. 42
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel
rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del
presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
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