REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI  DI SMALTIMENTO DEI  RIFIUTI SOLIDI URBANI

 

TITOLO I - NORME GENERALI
                         ART. 1   OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI
1. presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di nettezza urbana cosi come previsto:
a) dall'art. 8, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dall'art. 9 - quater del D.L. 9.09.1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.475;
c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n.136 del 12.06.1991);
d) dal Capo III° dei Decreto Legislativo 15.11.1993, 507;
e) dall'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n.146.
2. tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere la sicurezza della collettività e dei singoli;b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica territoriale;
e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione, dei rifiuti.

ART. 2   ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA
1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982 che li espleta in economia ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 3  TUTELA IGIENICO - SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO.
1. Le norme per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art.4 (art. 8, 2° comma, lett. a) del D.P.R. n. 915/1992) sono oggetto di apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, sin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi a, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico sanitario.

TITOLO II    RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
                ART.4   DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.
1. costituendo a raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune é impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:
a) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
b) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; di cui ai nn.1 e dell'art 2, comma tre, del D.P.R. n. 915/1982, vengono delimitati come da allegata planimetria.
3. Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la giunta comunale dovrá però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivano maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carica del Comune.
4. Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come in planimetria prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142.

ART. 5   ESTENSIONE DEL SERVIZIO A ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI
1. regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi, siti oltre le zone perimetrate come al precedente art. 4.

ART. 6   MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.
1. La raccolta del rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il comune assegnerà per detto servizio.
2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento del costi, la raccolta:
a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma n. 2.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

ART. 7  DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA.
1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere elle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

ART. 8  RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA
1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita ( vetro, carta, ferrami metalli in genere) dei rifiuti.

ART. 9  DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENTIORI.
1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml. 500 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità lt. 1.100/giorno.
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

ART. 10  SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA
1. Nelle zone in cui non é effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
a) 40% della tariffa per distanze superiori a ml. 500 e fino a ml.000;
b) 30% della tariffa per distanze superiori a ml. 1.000 fino ml.1.500
c) 20% della tariffa per distanze superiori a ml. 1.500:
dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.

ART. 11 RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONE NEL SERVIZIO
1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione avvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art.10. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio accertato con deliberazione della Giunta comunale. su relazione del responsabile del servizio.

TITOLO III  RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                   ART. 12   ISTITUZIONE E SCOPO DEI SERVIZIO
1. Ai sensi dell'art.9 quater dei D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n.136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obbiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alta tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. La raccolta differenziata é finalizzata a:
a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento, dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 13  DEFINIZIONI
1. Ai sensi dei presente regolamento si definisce:
a) per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
b) per rifiuti urbani pericolosi quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R;. 10 settembre 1982 n. 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 14;
c) per frazione umida i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
d) per frazione secca i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
e) per rifiuti ingombranti quelli così definiti dall'art. 2 comma 2, del D.P.R. n. 915/1982 e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
f) per frazioni recuperabili le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali - quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero,
g) per recupero ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia,

 

ART. 14  RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani.
a) batterie e pile;
b) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”c) prodotti farmaceutici.2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, I° comma del D.L. 31 agosto 1987 n. 361, convertito con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 1991

ART. 15  ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:
a) la raccolta dei rifiuti pericolosi (batterie e pile, prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo “T” e/o “F” e prodotti farmaceutici) sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene od altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati come da allegato elenco delle vie e piazze, che la parte integrante del presente regolamentob) lo smaltimento del rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lettera a) sarà affidato con apposita convenzione da stipulare secondo le vigenti norme in materia ;
2. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.
3. La giunta comunale coinvolgerà inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

ART. 16  FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, sarà assicurato, con gradualità, su tutto il territorio comunale
2. Il ;servizio sarà avviato, prioritariamente, presso le utenze collettive pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi, ecc.
3. I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori all'uopo predisposti, separando la frazione umida dalle restanti.

ART. 17  RIFIUTI INGOMBRANTI
1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
2. La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini con, pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

ART. 18  RACCOLTA DI VETRO PLASTICA E METALLO
Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della Giunta comunale, saranno predisposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

ART. 19  RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI DIVERSI DA QUELLI SOLIDI URBANI
La raccolta nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base del principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

ART. 20   LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI
La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati come dal seguente prospetto:
                                                         CONTENITORI
TIPO DI RIFIUTI                                         LOCALIZZAZIONE                           TIPOLOGIA
Frazione secca                                                 R.S.U.                                           Cassonetti
Frazione umida                                                R.S.U.                                           Cassonetti
Vetro                                                             Campane                                     Cassonetti
Plastica                                                          Campane                                     Cassonetti
Metalli                                                            Trespoli                                      Centri raccolta
Carta e cartone                                               Cassonetti

ART. 21  MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI
1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art.20, negli appositi contenitori e punti di raccolta predisposti dal Comune.
2. Il Comune provvederà a fornire ad ogni famiglia apposite pattumiere dove separare gli avanzi alimentari dal resto della spazzature.

ART. 22   FREQUENZA DELLA RACCOLTA
In armonia con quanto disposto dal precedente art. 6, per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igieni - sanitarie e delle successive fasi di smaltimento del rifiuti raccolti.

ART. 23  FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI
La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, trovano disciplina nell'apposito regolamento concernente la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti.

ART. 24  MODALITA DI AFFIDAMENTO AGLI UTENTI DI CONTENITORI A TIPOLOGIE PARTICOLARI
In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata, la Giunta Comunale fisserà, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento agli utenti, dei contenitori a tipologie particolari.

 

ART. 25  INFORMAZIONE AGLI UTENTI
1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale Informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:
a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
b) modalità di conferimento
c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
d) motivazioni della raccolta differenziata;
e) esigenze di collaborazione dei cittadini
2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni ecc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

ART. 26   RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI
1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune ed i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9 - quater, comma 2, della legge n.475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9 - quater, comma 4, della legge citata.
2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:
a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
b) la copertura degli oneri relativi;
c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

ART. 27  ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.
1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere a11a raccolta di specifiche frazioni recuperabi1i dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.
2. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
3. La Giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso

TITOLO IV   SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
                                         ART. 28  RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1. 1. 1., lettera a, della deliberazione dei 27 luglio 1994 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 de I D.P.R. n. 915/1982, nonché gli accessori dell'Informatica. Detti rifiuti , ad ogni buon fine, vengono qui di seguito elencati a titolo esemplificativo:- imballaggi in genere (di carta, cartoni, plastica, legno, metalli esimili;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci juta.,
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle 1;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n.915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco o di gesso essiccati;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole o lastre fotografiche o radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere ( erbe, fiori, piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici ( bucce, bacilli, pule scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili,
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

ART. 29  ISTITUZIONE DEI SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI  RIFIUTI SPECIALI NON  ASSIMILATI.
1. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge n. 146/94, è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati in base ad apposite convezioni.
2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. n.361/87, convertito con modificazioni nella legge n. 441/87, come integrato nell'art. 8 del D.L. n.511/88, convertito con modificazioni, nella legge n. 20/89, devono essere considerati rifiuti speciali, a tutti. gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa, agricola sul fondo e relative pertinenze.
4. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo e di ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.
5. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art.3 del D.M. 25 maggio 1989, saranno smaltiti con le modalità di cui all'art. 1, commi 2 - quinquies e seguenti dei D.L. n. 527/88, convertito con modificazione nella legge n,45/89.

ART. 30   SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà, mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i rifiuti urbani per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quella per la discarica.
2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti. sotto forma di materiali o energia.

ART. 31  SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE
1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:
a) le generalità complete del richiedente;
b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
c) l’ubicazione del locali;d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa,
e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri ( in metri cubi e quintali)
f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio
2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.
3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

ART. 32  SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI
Al sensi dell’art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni nella. legge n. 475/1988, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla Regione o alla Provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

ART. 33   VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
l. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, 5° comma, del D.P.R. n. 915/82.
2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n.915/1982, art. 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO V   RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI
                                            ART. 34  RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI
1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. n.915/1982, nonché quelle particolari previste da eventuale speciale regolamento comunale per la tutela igienico - sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 35   OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE
E’ fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici e nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree tassabili e non tassabili indicando, nella stessa denuncia, le superfici complessive.

TITOLO VI   CONTENZIOSO - SANZIONI
                                                   ART. 36  CONTENZIOSO
1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell’art. 90 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.413.

ART. 37   SANZIONI
1. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. n.915/1982, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.
2. Per le seguenti infrazioni:
a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dall’elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; trova applicazione l'art. 76 del detto D. Lgs. 507/1993.3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione da lire 50.000 a lire 150.000, tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa.

TITOLO VII   NORME TRANSITORIE E FINALI
                                                 ART. 38   NORME ABROGATE
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 39   PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, 241, sarà' tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 40   ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento da parte del Co.Re.Co. con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio ed in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

 

ART. 41   CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) il regolamento comunale per la disciplina igienico sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
c) il regolamento comunale di igiene;
d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

ART. 42   VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.