REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

 

 

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la composizione, il funzionamento, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 dello Statuto Comunale vigente.

 

ART. 2

Le commissioni consiliari sono distinte in permanenti, temporanee e speciali. Sono permanenti le commissioni istituite per il funzionamento di servizi istituzionali dell’Ente. Sono temporanee le commissioni istituite per il tempo necessario alla trattazione e definizione di argomenti afferenti l’attività dell’Ente e sono speciali le commissioni istituite per la trattazione di affari che si presentano con carattere di urgenza e di imprevedibilità

 

ART. 3

Le commissioni temporanee e speciali, rispettivamente non più di tre le prime e non più di due le seconde, saranno istituite per gli oggetti e le finalità che man mano saranno individuate in base alle evenienze. Hanno la durata di anni 5 e comunque fino alla scadenza del consiglio comunale che ha provveduto alla nomina.

ART. 4

Le commissioni sia permanenti, sia temporanee, sia speciali saranno composte da un  numero di membri pari a tre consiglieri comunali eletti su designazione dei capigruppo consiliari; uno del gruppo di minoranza e due del gruppo di maggioranza..

 

ART. 5

Il presidente viene eletto a maggioranza in seno a ciascuna commissione.

 

ART. 6

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate da funzionari comunali designati dal Sindaco.

ART.7

Le sedute delle commissioni consiliari saranno convocate dai rispettivi presidenti mediante inviti scritti da recapitare al domicilio dei membri almeno 12 ore prima della data fissata per la seduta. Nei casi d’urgenza la convocazione potrà avvenire tramite fax o per telefono, in tali casi l’invito dovrà essere comunque formalizzato e recapitato personalmente..

 

ART. 8

Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, ma ove ritenuto opportuno e necessario il presidente potrà invitare, per essere sentiti, il sindaco, gli assessori,gli organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

 

ART. 9

Su richiesta le commissioni sono tenute a sentire il presidente del consiglio comunale, il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

 

ART. 10

Le commissioni esprimono parere consultivo ove richiesto.

 

ART. 11

Per i componenti delle commissioni non sono previsti gettoni di presenza.