ART. 1
Il presente
regolamento disciplina la composizione, il funzionamento, i poteri, l’oggetto e
la durata delle commissioni consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37
dello Statuto Comunale vigente.
ART. 2
Le commissioni
consiliari sono distinte in permanenti, temporanee e speciali. Sono permanenti
le commissioni istituite per il funzionamento di servizi istituzionali
dell’Ente. Sono temporanee le commissioni istituite per il tempo necessario
alla trattazione e definizione di argomenti afferenti l’attività dell’Ente e
sono speciali le commissioni istituite per la trattazione di affari che si
presentano con carattere di urgenza e di imprevedibilità
ART. 3
Le commissioni
temporanee e speciali, rispettivamente non più di tre le prime e non più di due
le seconde, saranno istituite per gli oggetti e le finalità che man mano
saranno individuate in base alle evenienze. Hanno la durata di anni 5 e
comunque fino alla scadenza del consiglio comunale che ha provveduto alla
nomina.
ART. 4
Le commissioni sia
permanenti, sia temporanee, sia speciali saranno composte da un numero di membri pari a tre consiglieri
comunali eletti su designazione dei capigruppo consiliari; uno del gruppo di
minoranza e due del gruppo di maggioranza..
ART. 5
Il presidente viene
eletto a maggioranza in seno a ciascuna commissione.
ART. 6
Le funzioni di
segretario della commissione saranno espletate da funzionari comunali designati
dal Sindaco.
ART.7
Le sedute delle
commissioni consiliari saranno convocate dai rispettivi presidenti mediante
inviti scritti da recapitare al domicilio dei membri almeno 12 ore prima della
data fissata per la seduta. Nei casi d’urgenza la convocazione potrà avvenire
tramite fax o per telefono, in tali casi l’invito dovrà essere comunque
formalizzato e recapitato personalmente..
ART. 8
Le sedute delle
commissioni non sono pubbliche, ma ove ritenuto opportuno e necessario il
presidente potrà invitare, per essere sentiti, il sindaco, gli assessori,gli
organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche
ed economiche.
ART. 9
Su richiesta le
commissioni sono tenute a sentire il presidente del consiglio comunale, il
sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
ART. 10
Le commissioni
esprimono parere consultivo ove richiesto.
ART. 11
Per i componenti
delle commissioni non sono previsti gettoni di presenza.