REGOLAMENTO PER L’IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI NELLE ATTIVITA’ AGRICOLE
Approvato con delibera di consiglio comunale n. 39 del 15.10.2007
Art. 1
Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali da correlarsi con l’evoluzione della situazione meteorologica, è fatto divieto su tutto il territorio comunale di:
- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici in aree boscate, cespugliate o in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- usare motori, fornelli ed inceneritori che producono faville o brace nelle aree boscate, cespugliose o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie ecc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate dall’Ufficio Tecnico Comunale di concerto con quello di Polizia Urbana.
Art. 2
In deroga a quanto stabilito dall’art. 1, il Distaccamento Forestale territorialmente competente può autorizzare, nelle ore mattutine comprese tra le 05:00 e le 06:30 ed in assenza di vento, la bruciatura di residui di lavorazione, raccolti in aree nette da qualsiasi residuo di materiale vegetale, e a condizione che siano state prese tutte le misure precauzionali che rendano improbabile l’eventuale propagazione del fuoco in aree non controllate.
A partire dal primo di settembre, se le condizioni meteorologiche lo consentono, il Distaccamento Forestale, sempre nelle ore mattutine ed in assenza di vento, può autorizzare la bruciatura delle stoppe di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell’asrea da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetrale lungo tali solchi e sempre in presenza di operatori fino al totale spegnimento delle fiamme.
Art. 3
E’ vietato accendere fuochi in terreni adiacenti aree urbanizzate al fine di evitare che le fiamme possano propagarsi ad immobili e cose.
Art. 4
Per l’uso di macchine operatrici nelle lavorazioni agrarie bisogna osservare le seguenti norme:
1) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
2) il combustibile per le macchine operatrici dovrà essere posto in aree ripulite dal materiale vegetale; in queste aree è assolutamente vietato fumare o accendere fuochi;
3) il rifornimento delle macchine dovrà essere fatto a motore spento;
4) sulle macchine operatrici dovranno essere collocati idonei estintori.
Art. 5
I proprietari di fondi, gli affittuari o chiunque goda del fondo a qualsiasi titolo, dovranno adottare tutte le misure precauzionali, suggerite dai Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale, dalle consuetudini locali, dalla comune pratica e dal buon senso, al fine di evitare inneschi di fuochi o il propagarsi di incendi.
Art. 6
Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne comunicazione immediata al Corpo Forestale o ai Vigili del Fuoco o ai Carabinieri o alla Polizia Urbana o al Sindaco, e fornire le indicazioni necessarie per la sua individuazione.
Art. 7
L’Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, si impegna a provvedere alla ripulitura delle scarpate e delle cunette delle strade di propria pertinenza utilizzando anche, dove questo non contrasti con le norme di salvaguardia ambientale, prodotti chimici.
Art. 8
La Provincia Regionale è tenuta a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.
Art. 9
Nelle superfici boscate e nelle aree protette, ricadenti nel territorio comunale, distrutte o danneggiate da incendi resta fermo il divieto di realizzare costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione d’uso data ai terreni prima dell’incendio.
Art. 10
Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da € 51,65 a € 258,23 per ogni ettaro o sua frazione incendiato, così come prescritto dall’art. 40 comma 3° della L.R. 16/96 ivi comprese le aggravanti in caso di danno al sopralluogo
In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.
La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco. Al presente regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione.
Copia dello stesso dovrà essere notificato a tutte le forze di Polizia operanti sul territorio.
Art. 11
Si fa obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare il presente regolamento.
Art. 12
Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’Albio Pretorio di questo Comune.