COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Provincia regionale di Agrigento

UFFICIO TECNICO

Settore Urbanistica e Gestione del Territorio

Dirigente : Dott.  Arch. Giuseppe Galluzzo

 

Sede : Via Rosario n° 1 ,
Tel. 0922846911
fax  0922840312

 

CERTIFICATI E PROVVEDIMENTI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI

DAI CITTADINI

1- certificati di destinazione urbanistica

2- stralci dei piani urbanistici

3- autorizzazione edilizia

4- concessione edilizia

5- assegni linea di livello

6- certificati di conformità

7- D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività

1 - Certificati di destinazione urbanistica 

A cosa e quando servono:

Documentano le destinazioni d'uso dei suoli previste dal vigente Piano comprensoriale e da eventuali altri strumenti urbanistici approvati, nonché i vincoli discendenti da Leggi sovraordinate. Sono obbligatori per gli atti di compravendita dei terreni.

Come richiederli:

Occorre produrre domanda con l'indicazione dei dati catastali identificativi del terreno, allegando certificato catastale (visura) in carta semplice ed estratto di mappa catastale aggiornata, nonchè la ricevuta di versamento sul CC postale n.12334926 intestato a "Comune di Cattolica Eraclea, Tesoreria comunale" di una somma di Euro 15,00 per la seguente causale: "diritti di segreteria per il rilascio di certificati urbanistici".

Ai sensi della legge Bassanini i certificati catastali sono sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che ne attesti i contenuti.

Se si richiede certificato in bollo, occorre allegare una marca da bollo da € 14,62 oltre quella da apporre sull'istanza.

Dove richiederli:

Direttamente presso l’Ufficio Tecnico settore "Urbanistica e gestione del territorio" .

I giorni di ricevimento sono il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00.

 2 - Stralci dei piani urbanistici

A cosa e quando servono:

Si tratta di estratti in formato A4 delle tavole normative dei piani vigenti, che contengono l'informazione grafica non rilevabile dai certificati di destinazione urbanistica. Servono principalmente ai progettisti per la redazione dei progetti edilizi, ai quali devono essere allegati.

 Come richiederli:

Occorre produrre domanda con l'indicazione dei dati identificativi catastali del terreno.

I giorni di ricevimento sono il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30.

3 - Autorizzazioni edilizie

A cosa e quando servono:

Sono obbligatorie prima dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e restauro degli edifici, nonché per il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari, per la costruzione di recinzioni, di garages interrati, di locali tecnici e di altre pertinenze di edifici esistenti.

Nel caso si intendano eseguire soltanto opere interne, che non modificano i prospetti sugli spazi pubblici, non comportano aumento della superficie utile, né incremento delle unità immobiliari, e sempre che l'immobile non sia vincolato ai sensi delle leggi 1497 e 1089/39, non è necessaria l'autorizzazione, ma basta inviare una comunicazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n.37/85, accompagnata da una relazione asseverata da un tecnico abilitato, che si assuma le responsabilità indicate nel predetto articolo di legge. Infine, per le opere di manutenzione ordinaria degli edifici, quali sono le riparazioni e le sostituzioni senza modifiche degli elementi di finitura, non è necessaria né l'autorizzazione né la comunicazione.

Per quanto concerne autorizzazioni per interro di vasche prefabbricate o cisterne interrate (nell’accezione civilistica, quale risulta dall’art. 889 c.c.), bisogna produrre nulla osta a cura del competente Ufficio del Genio Civile, secondo le vigenti disposizioni di legge. Ciò in quanto l’autorizzazione prevista dall’art. 18 della Legge 64/74, che gli Uffici del Genio Civile rilasciano per costruzioni in zone sismiche (D.M. 03/03/1975), e l’autorizzazione che rilascia il Sindaco, hanno finalità diverse, non sostitutive l’una rispetto all’altra ma concorrenti fra di loro.

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA:

Per una corretta presentazione della documentazione a supporto delle richieste attinenti l'autorizzazione per la realizzazione di opere edili e facilitare la procedura prevista dalla legge, la pratica dovrà essere inoltrata con veste decorosa, graficamente chiara e corredata dai seguenti adempimenti.

Al Comune di Cattolica Eraclea, Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, si dovrà inoltrare:

1) Domanda di autorizzazione edilizia in bollo sottoscritta dal proprietario (o altro avente titolo), ai sensi dell'art. 36 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche, contenente gli estremi di identificazione catastale dell'area interessata dal progetto, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del progettista, nonché l'indirizzo prescelto per ogni successiva comunicazione da parte degli Uffici del Comune.

All'istanza in duplice copia di autorizzazione edilizia dovranno essere allegati:
- elenco degli elaborati e documenti presentati in triplice copia;
Copia dell'istanza sarà restituita timbrata e siglata all'atto della presentazione all'Ufficio Protocollo.

2)Titolo di proprietà, o altro titolo valido, in copia di tutte le aree o immobili indicati nella domanda e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (ai sensi della legge Bassanini) in cui si dichiara che non si sono avute mutazioni del diritto di proprietà rispetto all'atto depositato.

3)Progetto dell'intervento contenente planimetrie, prospetti, sezioni significative (almeno due ortogonali) e quant'altro necessario per consentire una lettura univoca dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento, quotati e in scala 1/100, sia dello stato attuale sia di quello di progetto, in 3 copie.

a) Dettagliata relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire e contenente gli estremi della licenza o concessione edilizia, in 3 copie;

b)Documentazione fotografica

c)Planimetria e visura catastale aggiornata;


d)Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui si attesti che l'immobile non è oggetto di sanatoria edilizia, nel caso in cui l'immobile sia oggetto di richiesta di concessione edilizia in sanatoria ancora in itinere, il richiedente dovrà indicare gli estremi di presentazione della relativa istanza allegata o copia della concessione edilizia in sanatoria;
.Deposito del progetto relativo agli impianti ai sensi della Legge 46/90 o dichiarazione del tecnico che l'intervento non rientra fra i casi per cui è prescritto il deposito del progetto.
.Dichiarazione del tecnico che il progetto è conforme alle disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 e successive modifiche e integrazioni.
.Computo delle superfici e volumi lordi, per il calcolo del conguaglio degli oneri concessori.
.Assenso condominiale o dei comproprietari, nel caso di interventi su parti comuni.
.Attestazione di versamento dei diritti di segreteria
.Attestazione di versamento dei diritti sanitari
.Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, che le aree oggetto d'intervento non sono vincolate a parcheggio o interessate da provvedimenti repressivi comportanti l'acquisizione al patrimonio Comunale.
- L'Ufficio si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione in funzione dei singoli casi.

La stessa documentazione deve essere presentata per la D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività.

Tutti i documenti e certificazioni sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge Bassanini, possono essere sostituiti con unica dichiarazione nel contesto della domanda stessa.

Ai sensi delle leggi vigenti l'autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria si intende rilasciata per silenzio-assenso, qualora l'Ufficio non abbia dato nessuna risposta entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Quanto sopra non vale per i cambi di destinazione d'uso e per gli immobili vincolati ai sensi delle leggi 1497 e 1089/39 e per quelli ricadenti nella zona "A" del Piano di recupero del centro storico; occorre il preventivo nulla-osta della

I giorni di ricevimento sono il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30.

4 - Concessioni edilizie

A cosa e quando servono:

  1. Sono obbligatorie prima dell'esecuzione di lavori di costruzione di nuovi edifici, nonché di ampliamento, sopraelevazione o ristrutturazione di edifici esistenti.
  2. Per ristrutturazione si intende un intervento che va al di là della semplice manutenzione (per la quale basta l'autorizzazione), perché consiste in un insieme sistematico di opere, che possono determinare una trasformazione anche totale dell'edificio.
  3. La concessione può essere richiesta anche in sanatoria, per opere già realizzate, quando esse siano conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art.13 della legge n.47/85.

Come richiederle:

Occorre produrre la seguente documentazione:

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA

  1. Per una corretta presentazione della documentazione a supporto delle richieste attinenti la concessione per la realizzazione di opere edili e facilitare la procedura di cui all'art. 2 della L.R. 31 maggio 1994, n. 17, la pratica dovrà essere inoltrata con veste decorosa, graficamente chiara e corredata dai seguenti adempimenti.
  2. Istanza al Comune di Cattolica Eraclea, Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, contenente:
  3. 1) Domanda di concessione edilizia in bollo sottoscritta dal proprietario (o altro avente titolo), ai sensi dell'art. 36 L.R. dicembre 1978, n.71 e successive modificazioni, contenente gli estremi di identificazione catastale dell'area interessata dal progetto, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del progettista, nonché l'indirizzo prescelto per ogni successiva comunicazione da parte degli Uffici del Comune.
  4. Nell’istanza di concessione edilizia dovrà essere specificato, in doppia copia, un elenco degli elaborati e documenti presentati. Una copia dell'istanza sarà restituita, timbrata e siglata, all'atto della presentazione all'Ufficio Protocollo del’Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica e Gestione del Territorio.
  5. Per i progetti di nuova costruzione, la domanda dovrà essere integrata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi della legge Bassanini) attestante che l'area interessata non è stata utilizzata per altre precedenti licenze o concessioni edilizie; l’immobile non è stato oggetto di verbali di accertamento/infrazione urbanistica, di ordinanze di rimessa in ripristino, atti sospensivi, di demolizione, di sequestri, sino alla data odierna;
  6. Dichiarazione attestante che per l’area su cui ricade l’intervento non è stata ceduta la potenzialità edificatoria, per la realizzazione di precenti complessi edilizi limitrofi giacenti sulla particella madre a firma del proprietario; 
  7. documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

8.      per  progetti  edilizi  relativi  alle  seguenti  attività  :  strutture  destinate  a  intrattenimenti,  feste  e/o ricevimenti, discoteche, sale da ballo e similari,  circoli privati, pubblici  esercizi che utilizzano impianti  elettroacustici  di  amplificazione  e  di  diffusione  sonora,  in  qualsiasi  ambiente  sia  al chiuso  che  all’aperto:  relazione d’impatto acustico predisposta, in attesa della normativa regionale, secondo quanto previsto dal regolamento nazionale d.p.c.m.n°.215 del 16/04/1999. (Sono   da   intendersi   soggetti   alla   presentazione   di   tale   documentazione   i   nuovi   insediamenti,   le ristrutturazioni, gli ampliamenti e i cambi di destinazione d’uso)

  1. per progetti edilizi relativi alle seguenti attività rumorose in genere che utilizzano o producano emissione sonora tipo: supermercati,  centri  commerciali,  impianti  sportivi  e  ricreativi,  artigiani  ove  siano  installati macchinari o impianti rumorosi, aviosuperfici, eliporti: documentazione di previsione d’impatto acustico di cui all’art.8, comma 4, l.447/1995. (la documentazione d’impatto acustico dovrà seguire  i  criteri che la  regione adotterà in  materia; nell’attesa  del provvedimento regionale i tecnici competenti in acustica dovranno redigere la documentazione secondo le  modalità previste dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e determinazione del clima)
  2. 2) Titolo di proprietà, o altro titolo valido, in copia di tutte le aree o immobili indicati nella domanda e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (ai sensi della legge Bassanini) in cui si dichiara che non si sono avute mutazioni del diritto di proprietà rispetto all'atto depositato.
  3. 3) Verbale di assegno di linea e livello, soltanto nel caso di interventi di nuova costruzione (o demolizione e nuova costruzione), quando le superfici della proprietà impegnata sono interessate da nuovi allineamenti stradali previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
  4. 4) Progetto edilizio contenente quanto di seguito specificato:
  5. 4.1)Tre copie dei seguenti elaborati firmati dal richiedente e dal progettista:
  6. relazione descrittiva del progetto, i calcoli dimostrativi del rispetto di tutte le norme urbanistiche e edilizie (densità edilizia, rapporto di copertura, rapporti aeroilluminanti);
  7. dichiarazione in merito al rispetto della legge 13/89 (barriere architettoniche) con la relativa descrizione, eventualmente corredata da grafici;
  8. corografia in scala 1:2.000 con l'indicazione dell'area d'intervento;
  9. .aereofotogrammetria  in scala 1:1.000;
  10. stralcio planimetrico dello strumento urbanistico;
  11. planimetria catastale dell'area di intervento estesa anche a quelle circostanti, con l'indicazione delle particelle interessate dal progetto;
  12. planimetria dell'area di intervento, almeno in scala 1:500, con l'indicazione delle costruzioni esistenti sui terreni limitrofi con le relative distanze dai confini, delle strade e degli altri spazi pubblici circostanti (con l'indicazione delle quote altimetriche e delle larghezze), con il calcolo della estensione dell'area edificabile e l'individuazione di eventuali porzioni a diversa destinazione urbanistica;
  13. piante quotate in scala min. 1:100 di tutte le costruzioni previste a tutti i livelli di piano compresi quelli interrati e di copertura specificando la destinazione degli ambienti;
  14. prospetti alla stessa scala delle piante rappresentativi di tutte le possibili vedute esterne;
  15. sezioni alla stessa scala in numero adeguato a descrivere compiutamente tutte le parti del progetto (almeno due ortogonali di cui una sulla linea di massima pendenza: scala), quotate a tutti i livelli di solaio e di copertura, con l'indicazione delle altezze nette di interpiano e dell’altezza complessiva del nuovo edificio sino alla linea di gronda; con tutte le diverse altezze quotate rispetto alle quote di riferimento circostanti. Si precisa che la linea di gronda è detto il perimetro inferiore delle falde dal quale sgronda l’acqua raccolta dalle falde.
  16. particolari costruttivi ed architettonici in scala adeguata, ove necessari, a descrivere compiutamente le opere da realizzare;
  17. schema in scala adeguata dell’allaccio alla rete idrica e fognante;
  18. planimetria di cantiere da dove si possa evincere lo spazio di ingombro del cantiere e per la determinazione degli oneri di occupazione temporanea del suolo pubblico. Si precisa che non è consentito allestire cantieri in spazi pubblici senza la regolare autorizzazione al fine di evitare problemi di incolumità pubblica e problemi alla pubblica circolazione veicolare e pedonale;
  19. planimetria in scala adeguata dell'area da vincolare a parcheggio (ai sensi dell’art. 18 L. 765/67, art. 31 L.R. 21/73);
  20. qualsiasi altro elaborato utile alla comprensione e valutazione del progetto  o discendente da norma legislativa o regolamentare.
  21. B) Per le varianti ex art. 15 legge 47/85, che deve essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, basterà presentare gli elaborati contenenti le modifiche rispetto al progetto approvato, facendo esplicito riferimento alla concessione edilizia già rilasciata per tutti gli altri elaborati rimasti invariati, (le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457).
  22. C) Interventi sul patrimonio edilizio esistente (ristrutturazione, lettera d, art. 20 L.R. 71/78):
  23. rilievo dello stato di fatto in tre copie firmate dal proprietario e dal progettista, completo di piante, prospetti e sezioni alla stessa scala di quelle di progetto e direttamente raffrontabili graficamente;
  24. estremi della concessione o licenza edilizia (anche in sanatoria), sostituibile, per gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 1150/42, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'edificio è stato costruito in data antecedente all'entrata in vigore di detta legge;
  25. planimetrie catastali, rilasciate dall'Ufficio del Territorio di tutti i piani dell'immobile (o degli immobili) interessato;
  26. documentazione fotografica dell'immobile;
  27. elaborati di cui alla lettera "A"
  1.  Oltre gli elaborati progettuali dovranno essere prodotte:
  2. documentazione obbligatoria ai sensi della legge 46/90, una copia;
  3. Al progetto dovrà essere allegato CD.
  4. La stessa documentazione deve essere presentata per la D.I.A.

Si precisa che è consentito la realizzazione di verande (libere su tre lati) per una superficie coperta fino a quaranta metri quadrati per costruzioni sino a 100 mq.; oltre i 100 mq. è consentito la realizzazione di verande per una superficie massima pari al 40%.

La concessione può essere richiesta anche in sanatoria, per opere già realizzate, quando esse siano conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art.13 della legge n.47/85.

Tutti i documenti e certificazioni sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge Bassanini, possono essere sostituiti con unica dichiarazione nel contesto della domanda stessa.

Ai sensi delle leggi vigenti (art.2 L.R. 17/94) la concessione si intende rilasciata per silenzio-assenso, qualora l'Ufficio non abbia dato nessuna risposta entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda ad esclusione delle aree e gli immobili vincolati dalle leggi 1497 e 1089/39 e per quelli ricadenti nella zona "A" del Piano di Recupero (centro storico).

 5 - Assegni di linea e di livello

A cosa e quando servono:

Danno gli allineamenti e le quote topografiche delle strade previste dallo strumento urbanistico vigente e non ancora esistenti. Sono necessari nell'ambito del procedimento di concessione edilizia, quando l'area del progetto è interessata da nuovi allineamenti stradali. In tal caso vengono predisposti direttamente dall'Ufficio senza necessità di richiesta.

Qualora si voglia richiederlo separatamente per motivi diversi, occorre osservare la procedura che segue.

Come richiederli:

Nel caso che vengano richiesti al di fuori del procedimento di concessione edilizia, occorre produrre la seguente documentazione:

  1. - Domanda in bollo sottoscritta dal proprietario (o altro soggetto avente titolo), contenente gli estremi di identificazione catastale dell'area interessata, i dati anagrafici e il codice fiscale, nonché l'indirizzo prescelto per ogni successiva comunicazione da parte degli Uffici del Comune.
  2. - Titolo di proprietà in copia autentica di tutte le aree o immobili indicati nella domanda.
  3. - Estratto di mappa e certificato catastale (visura).

Tutti i documenti e certificazioni sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge Bassanini, possono essere sostituiti con unica dichiarazione nel contesto della domanda stessa. 

6 - Certificati di conformità

A cosa e quando servono:

Attestano la regolare esecuzione dei lavori oggetto di concessione edilizia. Si rilasciano a conclusione del procedimento di concessione edilizia, dopo la dichiarazione di fine lavori e costituiscono il presupposto per il rilascio del successivo certificato di abitabilità e/o agibilità, che compete alla Direzione "Tutela ambientale".

Come richiederli:

Occorre produrre la seguente documentazione:

  1. - Domanda in bollo
  2. - Perizia giurata a norma dell'art.3 della L.R. 17/94
  3. - Collaudo statico e certificato di conformità ex lege 64/74 rilasciati dall'Ufficio del Genio Civile
  4. - Quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione
  5. - Collaudo delle eventuali opere di urbanizzazione
  6. - Verbale di osservanza dell'eventuale assegno di linea e di livello
  7. - Copia dell'avvenuto deposito dei certificati degli impianti ex legge 46/90
  8. - Perizia giurata con la quale il tecnico abilitato attesti che le opere sono state realizzate nel rispetto delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 09/01/1989 n° 13, art. 11 del D.M. LL.PP. 14/06/1989 n° 236 e dell’art. 24, comma 4 della L. 05/02/1992 n° 104
  9. - certificato di prevenzione incendi ove necessario;
  10. - autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
  11. - Copia della certificazione di avvenuta iscrizione dell'immobile al NCEU;
  12. - Ogni altra documentazione comprovante l'assolvimento di eventuali altri impegni assunti con la concessione edilizia
  13. - Ricevuta di versamento sul CC postale n.12334926 intestato a "Comune di Cattolica Eraclea, Tesoreria comunale"di una somma di € 15,00 per la seguente causale: "diritti tecnici"
  14. Produzione dell’atto di vincolo permanente a parcheggio ai sensi dell’art. 40 della L.R. 19/72 sostituito dall’art. 31 della L.R. 21/73 (da registrare e trascrivere nei pubblici registri immobiliari a cura e spese del richiedente).

Tutti i documenti e certificazioni sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge Bassanini, possono essere sostituiti con unica dichiarazione nel contesto della domanda stessa.

In base all'art.3 della L.R.17/94, il certificato si intende rilasciato dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria, senza che l'Ufficio abbia dato risposta.

 7 - D.I.A. Denunzia Inizio Attività ai sensi del D.L. 398/93 - Legge n° 493/93 - Legge 493/2001

  Interventi disciplinati dall’art. 4 del D.L. 05/10/1993 n° 398, convertito nella legge 04/12/1993,     n° 493 e modificato dall’art. 2, comma 60°, della L. n° 662 del 23/12/1996 e dal D.L. 25/03/1997, n° 67 convertito dalla legge 23/05/1997, n° 135; mediante le quali, in luogo della richiesta di autorizzazione o concessione, può essere presentata una denuncia di inizio delle attività ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 10, della L. 24/12/1993 n° 537.