COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
Provincia regionale di Agrigento
Dirigente : Dott. Arch. Giuseppe Galluzzo
Sede : Via Rosario n° 1 ,
Tel. 0922846911
fax 0922840312
1- certificati di destinazione urbanistica
2- stralci dei piani urbanistici
3- autorizzazione edilizia
4- concessione edilizia
5- assegni linea di livello
6- certificati di conformità
7- D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività
Documentano le destinazioni d'uso dei suoli previste dal vigente Piano comprensoriale e da eventuali altri strumenti urbanistici approvati, nonché i vincoli discendenti da Leggi sovraordinate. Sono obbligatori per gli atti di compravendita dei terreni.
Occorre produrre domanda con l'indicazione dei dati catastali identificativi del terreno, allegando certificato catastale (visura) in carta semplice ed estratto di mappa catastale aggiornata, nonchè la ricevuta di versamento sul CC postale n.12334926 intestato a "Comune di Cattolica Eraclea, Tesoreria comunale" di una somma di Euro 15,00 per la seguente causale: "diritti di segreteria per il rilascio di certificati urbanistici".
Ai sensi della legge Bassanini i certificati catastali sono sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che ne attesti i contenuti.
Se si richiede certificato in bollo, occorre allegare una marca da bollo da € 14,62 oltre quella da apporre sull'istanza.
Direttamente presso l’Ufficio Tecnico settore "Urbanistica e gestione del territorio" .
I giorni di ricevimento sono il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00.
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- Stralci dei piani urbanistici
Si tratta di estratti in formato A4 delle tavole normative dei piani vigenti, che contengono l'informazione grafica non rilevabile dai certificati di destinazione urbanistica. Servono principalmente ai progettisti per la redazione dei progetti edilizi, ai quali devono essere allegati.
Come richiederli:
Occorre produrre domanda con l'indicazione dei dati identificativi catastali del terreno.
I giorni di ricevimento sono il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30.
A cosa e quando servono:
Sono obbligatorie prima dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e restauro degli edifici, nonché per il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari, per la costruzione di recinzioni, di garages interrati, di locali tecnici e di altre pertinenze di edifici esistenti.
Nel caso si intendano eseguire soltanto opere interne, che non modificano i prospetti sugli spazi pubblici, non comportano aumento della superficie utile, né incremento delle unità immobiliari, e sempre che l'immobile non sia vincolato ai sensi delle leggi 1497 e 1089/39, non è necessaria l'autorizzazione, ma basta inviare una comunicazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n.37/85, accompagnata da una relazione asseverata da un tecnico abilitato, che si assuma le responsabilità indicate nel predetto articolo di legge. Infine, per le opere di manutenzione ordinaria degli edifici, quali sono le riparazioni e le sostituzioni senza modifiche degli elementi di finitura, non è necessaria né l'autorizzazione né la comunicazione.
Per quanto concerne autorizzazioni per interro di vasche prefabbricate o cisterne interrate (nell’accezione civilistica, quale risulta dall’art. 889 c.c.), bisogna produrre nulla osta a cura del competente Ufficio del Genio Civile, secondo le vigenti disposizioni di legge. Ciò in quanto l’autorizzazione prevista dall’art. 18 della Legge 64/74, che gli Uffici del Genio Civile rilasciano per costruzioni in zone sismiche (D.M. 03/03/1975), e l’autorizzazione che rilascia il Sindaco, hanno finalità diverse, non sostitutive l’una rispetto all’altra ma concorrenti fra di loro.
Per una corretta presentazione della documentazione a supporto delle richieste attinenti l'autorizzazione per la realizzazione di opere edili e facilitare la procedura prevista dalla legge, la pratica dovrà essere inoltrata con veste decorosa, graficamente chiara e corredata dai seguenti adempimenti.
Al Comune di Cattolica Eraclea, Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, si dovrà inoltrare:
1) Domanda di autorizzazione edilizia in bollo sottoscritta dal proprietario (o altro avente titolo), ai sensi dell'art. 36 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche, contenente gli estremi di identificazione catastale dell'area interessata dal progetto, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del progettista, nonché l'indirizzo prescelto per ogni successiva comunicazione da parte degli Uffici del Comune.
All'istanza in duplice
copia di autorizzazione edilizia dovranno essere allegati:
- elenco degli elaborati e documenti presentati in triplice copia;
Copia dell'istanza sarà restituita timbrata e siglata all'atto della
presentazione all'Ufficio Protocollo.
2)Titolo di proprietà, o altro titolo valido, in copia di tutte le aree o immobili indicati nella domanda e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (ai sensi della legge Bassanini) in cui si dichiara che non si sono avute mutazioni del diritto di proprietà rispetto all'atto depositato.
3)Progetto dell'intervento contenente
planimetrie, prospetti, sezioni significative (almeno
due ortogonali) e quant'altro necessario per
consentire una lettura univoca dell'intera unità immobiliare oggetto
dell'intervento, quotati e in scala 1/100, sia dello stato attuale sia di
quello di progetto, in 3 copie.
a) Dettagliata relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire e contenente gli estremi della licenza o concessione edilizia, in 3 copie;
b)Documentazione fotografica
c)Planimetria e visura catastale aggiornata;
d)Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui si attesti che
l'immobile non è oggetto di sanatoria edilizia, nel caso in cui l'immobile sia
oggetto di richiesta di concessione edilizia in sanatoria ancora in itinere, il
richiedente dovrà indicare gli estremi di presentazione della relativa istanza allegata o copia della concessione edilizia in
sanatoria;
.Deposito del progetto relativo agli impianti ai sensi
della Legge 46/90 o dichiarazione del tecnico che l'intervento non rientra fra
i casi per cui è prescritto il deposito del progetto.
.Dichiarazione del tecnico che il progetto è conforme alle disposizioni per
l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 e successive modifiche e integrazioni.
.Computo delle superfici e volumi lordi, per il calcolo del conguaglio degli
oneri concessori.
.Assenso condominiale o dei comproprietari, nel caso di interventi su parti
comuni.
.Attestazione di versamento dei diritti di segreteria
.Attestazione di versamento dei diritti sanitari
.Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, che le aree
oggetto d'intervento non sono vincolate a parcheggio o interessate da
provvedimenti repressivi comportanti l'acquisizione al patrimonio Comunale.
- L'Ufficio si riserva di richiedere eventuale
ulteriore documentazione in funzione dei singoli casi.
La stessa documentazione deve essere presentata
per
Tutti i documenti e certificazioni sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge Bassanini, possono essere sostituiti con unica dichiarazione nel contesto della domanda stessa.
Ai sensi delle leggi vigenti l'autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria si intende rilasciata per silenzio-assenso, qualora l'Ufficio non abbia dato nessuna risposta entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Quanto sopra non vale per i cambi di destinazione d'uso e per gli immobili vincolati ai sensi delle leggi 1497 e 1089/39 e per quelli ricadenti nella zona "A" del Piano di recupero del centro storico; occorre il preventivo nulla-osta della
I giorni di ricevimento sono il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30.
A cosa e quando servono:
Occorre produrre la seguente documentazione:
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA
8. per progetti edilizi relativi alle seguenti attività : strutture destinate a intrattenimenti, feste e/o ricevimenti, discoteche, sale da ballo e similari, circoli privati, pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all’aperto: relazione d’impatto acustico predisposta, in attesa della normativa regionale, secondo quanto previsto dal regolamento nazionale d.p.c.m.n°.215 del 16/04/1999. (Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e i cambi di destinazione d’uso)
Si precisa che è consentito la realizzazione di verande (libere su tre lati) per una superficie coperta fino a quaranta metri quadrati per costruzioni sino a 100 mq.; oltre i 100 mq. è consentito la realizzazione di verande per una superficie massima pari al 40%.
La concessione può essere richiesta anche in sanatoria, per opere già realizzate, quando esse siano conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art.13 della legge n.47/85.
Tutti i documenti e certificazioni sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge Bassanini, possono essere sostituiti con unica dichiarazione nel contesto della domanda stessa.
Ai sensi delle leggi vigenti (art.2 L.R. 17/94) la concessione si intende rilasciata per silenzio-assenso, qualora l'Ufficio non abbia dato nessuna risposta entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda ad esclusione delle aree e gli immobili vincolati dalle leggi 1497 e 1089/39 e per quelli ricadenti nella zona "A" del Piano di Recupero (centro storico).
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- Assegni di linea e di livello
A cosa e quando servono:
Danno gli allineamenti e le quote topografiche delle strade previste dallo strumento urbanistico vigente e non ancora esistenti. Sono necessari nell'ambito del procedimento di concessione edilizia, quando l'area del progetto è interessata da nuovi allineamenti stradali. In tal caso vengono predisposti direttamente dall'Ufficio senza necessità di richiesta.
Qualora si voglia richiederlo separatamente per motivi diversi, occorre osservare la procedura che segue.
Come richiederli:
Nel caso che vengano richiesti al di fuori del procedimento di concessione edilizia, occorre produrre la seguente documentazione:
Tutti i documenti e certificazioni sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge Bassanini, possono essere sostituiti con unica dichiarazione nel contesto della domanda stessa.
A cosa e quando servono:
Attestano la regolare esecuzione dei lavori oggetto di concessione edilizia. Si rilasciano a conclusione del procedimento di concessione edilizia, dopo la dichiarazione di fine lavori e costituiscono il presupposto per il rilascio del successivo certificato di abitabilità e/o agibilità, che compete alla Direzione "Tutela ambientale".
Come richiederli:
Occorre produrre la seguente documentazione:
Tutti i documenti e certificazioni sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge Bassanini, possono essere sostituiti con unica dichiarazione nel contesto della domanda stessa.
In base all'art.3 della L.R.17/94, il certificato si intende rilasciato dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria, senza che l'Ufficio abbia dato risposta.
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- D.I.A. Denunzia Inizio Attività ai sensi del D.L. 398/93 - Legge n° 493/93 - Legge 493/2001
Interventi disciplinati dall’art. 4 del D.L. 05/10/1993 n° 398, convertito nella legge 04/12/1993, n° 493 e modificato dall’art. 2, comma 60°, della L. n° 662 del 23/12/1996 e dal D.L. 25/03/1997, n° 67 convertito dalla legge 23/05/1997, n° 135; mediante le quali, in luogo della richiesta di autorizzazione o concessione, può essere presentata una denuncia di inizio delle attività ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 10, della L. 24/12/1993 n° 537.