CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIOINE DEL DECRETO “SALVA CASA” IN SICILIA
Pubblicata il 19/08/2024
La Regione Siciliana ha recepito il d.P.R. n. 380/2001 con la Legge regionale n. 16/2016 e smi, modificando tanti articoli.
Con la Legge n. 105/2024 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), sono scaturiti ulteriori dubbi per comprendere se le modifiche e innovazioni previste nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) siano applicabili anche nella Regione Siciliana.
Con la circolare 8 agosto 2024, prot. 12002 il Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana ha confermato l’immediata applicazione delle modifiche apportate agli articoli 2-bis, 9-bis, 23-ter, 31, 34-bis e 37 del Testo Unico Edilizia.
Non sono, invece, immediatamente applicabili (in quanto recepiti con modifica) agli articoli 6, 10, 32, 34 e 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Per quanto riguarda, invece, i due nuovi articoli 34-ter e 36-bis, il legislatore regionale ha ammesso che trattandosi di una nuova disciplina, necessita di un recepimento per trovare ingresso nell’ordinamento regionale siciliano.
Di seguito la tabella riassuntiva relativa alla applicabilità degli articoli del “SALVA CASA” nella Regione Siciliana:
In allegato la circolare del Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana
Il Responsabile Area Tecnica
ing Francesco Campisi
Con la Legge n. 105/2024 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), sono scaturiti ulteriori dubbi per comprendere se le modifiche e innovazioni previste nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) siano applicabili anche nella Regione Siciliana.
Con la circolare 8 agosto 2024, prot. 12002 il Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana ha confermato l’immediata applicazione delle modifiche apportate agli articoli 2-bis, 9-bis, 23-ter, 31, 34-bis e 37 del Testo Unico Edilizia.
Non sono, invece, immediatamente applicabili (in quanto recepiti con modifica) agli articoli 6, 10, 32, 34 e 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Per quanto riguarda, invece, i due nuovi articoli 34-ter e 36-bis, il legislatore regionale ha ammesso che trattandosi di una nuova disciplina, necessita di un recepimento per trovare ingresso nell’ordinamento regionale siciliano.
Di seguito la tabella riassuntiva relativa alla applicabilità degli articoli del “SALVA CASA” nella Regione Siciliana:
Articolo | Rubrica | Comma | Applicazione |
2-bis | Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati | 1-quater | SI |
6 | Edilizia libera | 1, lett b-bis) e b-ter) | NO |
9-bis | Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili | 1-bis e 1-ter | SI |
10 | Interventi subordinati a permesso di costruire | 2 | NO |
23-ter | Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante | 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 3 | SI |
24 | Agibilità | 5-bis, 5-er, 5-quater | |
31 | Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali | 3 e 5 | SI |
32 | Determinazione delle variazioni essenziali | 3 | NO |
34-bis | Tolleranze costruttive | 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis, 3-ter | SI |
34-ter | Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo | NUOVO ARTICOLO | Serve una legge di recepimento |
36 | Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità | 1 | NO |
36-bis | Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali | NUOVO ARTICOLO | Serve una legge di recepimento |
37 | Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività | 1 e 4 | SI |
In allegato la circolare del Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana
Il Responsabile Area Tecnica
ing Francesco Campisi
Allegati
Nome | Dimensione |
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circolare-sicilia-080824-12002.pdf | 808.46 KB |